Libero arbitrio di una banca? Erogare o rifiutare i servizi al consumatore. Articoli 2597 e 2084 del Codice Civile, Repubblica Italiana.

Libero arbitrio di una banca?

Monopolio legale, concorrenziale.



Libero arbitrio di una banca di erogare o rifiutare l'erogazione dei servizi finanziari al consumatore. Articoli 2597 e 2084 del Codice Civile, Repubblica Italiana.
Nella pubblicazione del 17-05-2017 (Dolo economico con inganno. - Servizi finanziari), l'autore ha evidenziato il dolo economico con inganno causato dalla negazione dei servizi finanziari chiesti dal consumatore alle Banche. In questo articolo verrà cercata la logica legale che consentirebbe ad una banca il libero arbitrio di decidere se erogare o negare i servizi al consumatore richiedente. La questione è di carattere più generico rispetto alle normative che definiscono la logica dei servizi finanziari (da sole non sono sufficienti per una analisi tecnica sul quesito sopra scritto). Il dispositivo dell'articolo 2084 del codice civile stabilisce che un commerciante la cui categoria di impresa è subordinata a concessione o autorizzazione amministrativa, quindi il diritto di esercitare l'attività ha un limite che lo stato rimuove con autorizzazione amministrativa o concessione, è vincolato dalla logica di monopolio legale. Definizione di monopolio e di monopolio legale: il monopolio è una forma di mercato in cui, a differenza di quanto avviene nella concorrenza, un solo operatore economico (venditore) offre un bene alla collettività. L'impresa che opera in tali condizioni domina quindi il mercato in relazione al bene che produce. Si parla poi dimonopolio legale quando la produzione di determinati beni o servizi è attuata dallo Stato o da altro ente pubblico oppure da un imprenditore privato che abbia ottenuto una concessione o autorizzazione amministrativa ad hocAd hoc: che abbia avviato un provvedimento amministrativo di parte per la concessione di una autorizzazione amministrativa.
Da osservare che i servizi e strumenti finanziari sono prodotti e definiti legalmente solo dallo Stato e la sola erogazione è assegnata anche agli esercenti bancari tramite concessione amministrativa ad hoc. Da ricordare che lo Stato è autorizzato anche alla erogazione dei servizi finanziari con particolare riferimento alle operazioni di pagamento in cui è il Beneficiario o in cui è il Pagatore, come ricercato nella pubblicazione del 01-04-2017, (Moneta elettronica. Servizi finanziari. - Quadro normativo). Il monopolio legale oggi ha assunto anche la dinamica di monopolio legale concorrenziale più che definito da dispositivi di legge è una dinamica reale, ovvero più banche in un corso adiacenti che pur avendo una autorizzazione ad hoc per erogare i servizi finanziari demandati dallo Stato e per cui il cittadino ha l'obbligo di utilizzare nelle operazioni pagamento per il lavoro, commercio o per esercire un diritto, gli interessi legali percepibili sui fondi (denaro), formano il monopolio legale concorrenziale. Tutti gli esercenti bancari del corso hanno lo stesso obbligo nei confronti del consumatore e per i servizi e strumenti finanziari prodotti e definiti dallo stato.
Nulla cambia per il dispositivo dell'articolo 2597, ovvero chi esercita una impresa in condizioni di monopolio legale o monopolio legale concorrenziale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservano la parità di trattamento. Alcuni esempi: il professionista con abilitazione professionale, (ingegneri, architetti, commercialisti, notai, banche), esercizi alimentari, farmacie, operatori servizi per le comunicazioni. Interessante è osservare che un professionista, ingegnere, medico, architetto, commercialista è un lavoratore con specifici requisiti profesisonali formato dallo stato attraverso il percorso istruttivo.
Nella presente pubblicazione l'autore è interessato all'obbligo di contrattare (quindi erogazione) dei servizi o prodotti che il commerciante ha nei confronti del consumatore richiedente, obbligo che ipotizza sempre una dinamica lecita (il consumatore vuole pagare, il consumatore non mostra di avere fondi illeciti, riciclaggio o altri reati). Da premettere che un commerciante che reclama la vendita di prodotti e servizi nel caso di rifiuto di erogazione al consumatore anche se non obbligato (non appartenente alla dinamica di monopolio legale) rischia comunque di commettere illeciti tra cui inganno al consumatore; nel caso di commercio tramite contratti (ad esempio agenzie) il commerciante come il consumatore hanno il diritto legale di non concludere il contratto e per tanto non è ipotizzabile illecito in caso di negazione da parte dell'imprenditore commerciane, il venditore.
Utilizzando la logica legale dell'articolo 2597, dell'articolo 2084 e della definizione legale del monopolio legale, è possibile definire l'obbligo che un intermediario bancario ha di erogazione dei servizi finanziari chiesti dal consumatore sia a contratto che per le singole operazioni di pagamento o cambio monetario; obbligo invariato anche in condizioni di monopolio legale concorrenziale. Nei casi di negazione al consumatore da parte della banca sono configurabili sia illeciti amministrativi che illeciti penali di inganno. Definito l'obbligo legale della banca di erogazione al consumatore, se l'esercizio bancario è visibilmente qualificabile agl'occhi del consumatore come banca (la reclama al consumatore), in caso di negazione dei servizi il dolo economico subito dal consumatore, anche pochi spiccioli, è oggetto dell'illecito inganno (frode, articolo 640 del codice penale) in cui l'attore è l'esercente bancario e ovviamente la vittima cha chiederà l'azione penale è il consumatore.
Interessante logica dominante per gli argomenti trattati nella presente pubblicazione e con riferimento alla pubblicazione del 01-04-2017, (Moneta elettronica. Servizi finanziari. - Quadro normativo) è analizzare l'obbligo dell'esercente bancario tramite la Costituzione della Repubblica Italiana, infatti: se lo Stato obbliga una azienda all'utilizzo di servizi bancari, se il consumatore, le aziende hanno il diritto di avere gli interessi legali solo tramite servizi bancari in che modo può essere reso valido per la Costituzione della Repubblica Italiana l'obbligo imposto dallo Stato se allo stesso tempo non garantisce l'erogazione dei servizi al consumatore, alle aziende? Se una banca per logica legale potrebbe rifiutarsi di erogare i servizi finanziari per cui il cittadino è obbligato ad utilizzare nelle operazioni finanziarie (operazioni di pagamento, guadagno degli interessi legali, ...), allora tutte le banche potrebbero avvalersi della logica legale che consente il rifiuto all'erogazione dei servizi finanziari, quindi l'obbligo dello stato sarebbe non proponibile per la Costituzione della Repubblica Italiana al cittadino! (obblighi legali del consumatore in merito ai servizi finanziari: Decreti Legge 395 del 1997 aggiornato e D. L. numero 11 del 27 gennaio 2010).
In conclusione il codice del diritto della Repubblica Italiana esclude il libero arbitrio per una banca di decidere sui servizi finanziari sia singoli che a contratto, è obbligata dallo Stato e tramite la normativa alla erogazioni in condizioni di legalità del richiedente.

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