Patrimoni dedicati ad uno specifico affare. Pay call.. Decreto legge numero 366 del 03 ottobre 2001. Articolo 25, Legge 231-2007.

Decreto legge numero 366 del 03 ottobre 2001. Articolo 25, Legge 231-2007.

Patrimoni dedicati ad uno specifico affare. Pay call.



In attuazione del Decreto Legge 366 del 03 ottobre 2001 viene emanato il decreto legge numero 6 del 17 gennaio 2003 che introduce nel codice civile della Repubblica Italiana l'articolo 2447bis, norma che consente alle società di dedicare una parte dello stato patrimoniale ad uno specifico affare. In particolare stabilisce che la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, può convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali. Le attività regolamentate da leggi speciali, (sicurezza, emigrazione, salute e pubblica incolumità, ...) non prevedono la possibilità di esercitare più affari per lo stesso soggetto.
L'articolo 114-terdecies del Decreto legge 385-1993 aggiornato (Testo Unico Bancario) consente alle società di Capitale di poter chiedere l'autorizzazione per la rimozione dei vincoli posti dallo stato per l'erogazione dei servizi di pagamento pur svolgendo una seconda attività commerciale a patto che abbiano un patrimonio destinato alla attività per il commercio dei servizi finanziari. A differenza delle Banche o degli Istituti monetari gli esercenti che prestano solo servizi di pagamento possono svolgere l'attività con una società di capitale a responsabilità limitata, mentre per le Banche o Istituti monetari è necessario che la società abbia la forma giuridica di una società per azioni. Pur potendo le società a responsabilità limitata essere autorizzate all'erogazione dei servizi di pagamento (articolo 114-novies, comma 1, lettera a) non possono svolgere due attività come per le Spa perché l'articolo 2447bis del codice civile introdotto con la legge numero 6 del 17 gennaio 2003 non è applicabile alle società di capitali a responsabilità limitata e per tanto la corretta logica dell'articolo 114-terdecies del Testo Unico Bancario consente solo alle società di capitale per azioni di svolgere due attività, conferma viene ritrovata nell'articolo 4 comma 2 lettera b del Decreto Legge numero 230 del 29 dicembre 2011 che per la costituzione dei patrimoni destinati deroga il codice civile. Il codice civile riserva tale possibilità solo alle società per azioni.
Il decreto legge 366 del 3 ottobre 2001 ha introdotto l'articolo 2447bis nel codice civile tramite il decreto legge numero 6 del 17 gennaio 2001 la cui applicazione e destinata solo alle società per azioni. In particolare la legge 366 del 3 ottobre delega il governo alla riforma organica della disciplina delle società di capitale che ricorrono al mercato del capitale a rischio istituendo nella norma dell'articolo 4 la possibilità di costituire patrimoni dedicati a specifici affari; delega che viene attualizzata dal Decreto Legge 6-2003.
Le società che adottano l'istituto del patrimonio separato e sono obbligati alla redazione del bilancio di esercizio o consolidato in conformità dei principi di contabilità internazionale secondo i criteri imposti dal decreto legge numero 38 del 28 febbraio 2005, devono allegare separati rendiconti finanziari per ogni separato stato patrimoniale adottato, in conformità dell'articolo 8 del medesimo decreto legge. Gli intermediari finanziari sono obbligati alla redazione del bilancio in conformità dei principi di contabilità internazionale.
L'applicazione dell'istituto del patrimonio destinato trova interessanti applicazioni nelle società di capitali per azioni, consentendo alla azienda di operare con un ampliamento della gestione non lontana dall'avere due società senza dover affrontare l'onere di gestire due società con ovvia riduzione di costi (costi di costituzione, gestionali, risorse lavorative). L'applicazione del patrimonio destinato per più affari, attività consente di operare in modo equivalente a due società, ad esempio, nel caso di situazione debitoria rispetto ad una sola attività la cui rivalsa dei debitori ono potrà avvenire sull'intero patrimonio della società ma solo sul patrimonio destinato all'attività che determina la situazione debitoria; ovviamente quando la rivalsa arriva ai soci il patrimonio diventa unico come nel caso di più società fermo restando i limiti di responsabilità. Da osservare che l'applicazione del patrimonio destinato in molti casi può richiedere l'onere del revisore legale come nel caso del Testo Unico Bancario che anche se non diversamente richiesto dal altre leggi, la Banca di Italia, l'ente che rilascia l'autorizzazione agli intermediari finanziari, si riserva il diritto di richiedere che l'amministrato si avvalga del revisore contabile per la gestione dei conti nel caso in cui applichi l'istituto del Patrimonio separato.
Nella pubblicazione H 2017-18,01 sono state svolte ricerche in merito alla legislazione di prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro con interesse per il decreto legge 231 del 21 novembre 2007. L'articolo 25, comma 6, dalla lettera a alla lettera e (anche definito nell'articolo 3 del Regolamento CE numero 1781/2006 del 15 novembre 2006), con particolare riferimento alla lettera d del Decreto Legge numero 231 del 21 novembre 2007 definisce il diritto della non applicazione degl'obblighi di verifica per le persone interessate dal medesimo decreto legge (da parte dei soggetti obbligati alla verifica per l'antiriciclaggio) per la moneta elettronica quale definita nell'articolo l, comma 2, lettera h-ter, del TUB (o anche definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b della direttiva 2000/46/CE), nel caso in cui, se il dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Norma che ha indotto il libero utilizzo rispetto agl'obblighi di verifica dei dispositivi e carte di pagamento per importi inferiori a quelli imposti dall'articolo 25, comma 6, lettera d.
Il decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2007 viene applicato in Italia circa un anno dopo l'adozione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Con riferimento alla pubblicazione H 2017-18, 01 l'articolo 25 consente di applicare gli obblighi di verifica semplificati per determinate categorie di soggetti e per tutti i soggetti quando le dinamiche di trasferimenti in moneta elettronica rientrino nei limiti imposti dal medesimo articolo; per tutti gli altri soggetti per cui non è applicabile l'articolo 25 legge 231-2007 e per trasferimento fondi in moneta elettronica superiori a 1000,00 €, in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1781/2006 sussiste l'obbligo di adeguata verifica per gli intermediari finanziari.
Il Decreto Legge numero 230 del 29 dicembre 2011 definisce la norma dell'articolo 3 che tiene conto in Italia dell'articolo 3, paragrafo 6 lettera b del regolamento (CE) n. 1781/2006, successivamente al decreto legge 231-2007 che nell'articolo 61 delega la Banca di Italia di emanare istruzioni in merito al medesimo regolamento CE; la norma definita dall'articolo 3 legge 230-2011 determina i limiti e modalità per il trasferimento di fondi in moneta elettronica esenti dagl'obblighi di adeguata verifica (con riferimento all'identificazione) in variazione della applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1781/2006 applicato fino al 29 dicembre 2011. Dall'applicazione del decreto legge 231-2007 che si conformava all'applicazione della direttiva 2005/60/CE nell'articolo 11 paragrafo 5 lettera d e quindi per gli importi trasferiti (in moneta elettronica) inferiori a 1000 € non sono previsti gli obblighi di adeguata verifica, identificazione. La differenza sostanziale dopo il 29 dicembre 2011 dalla entrata in vigore del decreto legge 230-2011, è nel comma 1 lettera b dell'articolo 3 in riferimento al numero unico identificativo che deve accompagnare il trasferimento e deve consentire di risalire al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi. Prima del 2011 il prestatore di servizi di pagamenti del beneficiario entro i termini definiti dalla norma dell'artico 3 legge 230-2011 ad esclusione della lettera b del comma 1) non aveva il diritto di avere informazioni sulla fattispecie della transazione in moneta elettronica e non poteva risalire alla transazione, pagatore non essendo il prestatore di servizi del pagatore obbligato a fornire informazioni sulla transazione; successivamente pur non esistendo l'obbligo di adeguata verifica definito dalla legge 231-2007, il prestatore di servizi del beneficiario attraverso il numero unico identificativo deve poter risalire alla transazione, pagatore avendo il diritto di avere le informazioni dal prestatore di servizi del pagatore, obbligato a fornirle.
Gli apparati per le transazioni in moneta elettronica devono processare funzioni per l'assegnazione e gestione del numero identificativo unico imposto dalla norma articolo 3 comma 1 lettera b, decreto legge 230-2011. Come accade in molti settori il software e l'architettura dei sistemi e degli apparati per l'erogazione dei servizi finanziari relative alle transazioni in moneta elettronica tramite carte di pagamento, dispositivi non ricaricabili, sono progettate nel rispetto dei vincoli e funzioni imposte dal quadro legislativo che definisce la logica di funzionamento.
NOTA: in merito agli obblighi degli intermediari finanziari, va considerato cha oltre le normative per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario con finalità di riciclaggio di denaro, che risalgono al 2006, sono sempre esistite le normative panali a livello internazionale contro il riciclaggio di denaro che in considerazione del concorso di reato hanno sempre posto l'attenzione dell'intermediario ad effettuare controlli in merito per evitare di contribuire e quindi concorrere all'illecito penale di riciclaggio di denaro. A riferimento si citano la norma penale 648bis e 110 del codice penale della Repubblica Italiana, la norma 18 USC 1956 per gli Stati Uniti.
PAY CALL. Il regolamento (CE) n. 1781-2006 nell'articolo 4 al paragrafo 3 determina i vicoli per i sistemi di pagamento pay call, definendo che fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non superi i 150 EUR. Un esempio della applicabilità dell'articolo sopra riportato è rintracciabile nei pagamenti pay call tramite operatore per le telecomunicazioni, i noti pagamenti effettuati tramite telefonata a numerazioni con tariffa maggiorata, la cui maggiorazione corrisponde al costo del servizio o prodotto acquistato; per l'Italia le numerazioni 899 - 892 - 895. L'esempio riguarda una dinamica di servizio finanziario erogato dall'operatore telefonico, in cui non svolge il solo ruolo di intermediario finanziario e per cui non è richiesta specifica autorizzazione ministeriale per il servizio finanziario erogato, infatti svolge anche il ruolo di soggetto che emette ricevuta fiscale o fattura (a seconda se si tratta di persona o azienda) al posto del venditore dei servizi e prodotti venduti al consumatore, acquirente. Nell'esempio specifico va rilevato che la dinamica del sistema adottato presenta un rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo pari a zero, oltre l'elevata tracciabilità di ogni singola transazione dal consumatore al venditore di servizi e prodotti.
ALLEGATI: Decreto Legge n. 366 del 3 ottobre 2001 - copy Articolo 2447bis, estratto dal codice civile - copy Articolo 114terdecies, estratto dal Testo Unico Bancario - copy Decreto Legislativo numero 230 del 29 dicembre 2011 - copy Articolo 114novies, estratto dal Testo Unico Bancario - copy |Decreto Legge numero 6 del 17 gennaio 2003 - copy Decreto Legge numero 38 del 28 febbraio 2005 - copy Articolo 25, Decreto Legge 231 del 21 noovembre 2007 - copy Regolamento CE n. 1781 del 15 novembre 2006 - copy Articolo 1 del Testo Unico Bancario - copy Direttiva CE 2000-46 del 18 settembre 2000 - copy Direttiva CE 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 - copy Articolo 648bis del codice penale, riciclaggio di denaro - copy Articolo 110 del codice penale, concorso nel reato - copy |18 USC 1956 code USA, Laundering of monetary instruments - copy |

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