Dolo economico con inganno. Servizi finanziari. Decreto Legislativo 231 del 19 ottobre 2002.
Servizi finanziari
Dolo economico con inganno.
Negazione dei servizi finanziari al consumatore dalle Banche, Decreto Legge 231 del 9 ottobre 2002.
La costituzione di un Paese democratico come la Repubblica Italiana consente allo Stato di poter obbligare il consumatore ad utilizzare specifici servizi per specifiche operazioni; in dettaglio obbliga il consumatore ad utilizzare servizi finanziari erogati da intermediari bancari autorizzati per determinate operazioni finanziarie (tutte le operazioni di pagamento tramite moneta elettronica ad esclusione di limitati ambiti, tra filiazioni aziendali). Lo stato può obbligare il consumatore solo se da garanzia di esistenza del servizio oggetto dell'obbligo. Per tanto l'erogazione dei servizi finanziari necessari per legge nelle operazioni di pagamento tramite intermediario (singole o più operazioni di pagamento) sono un obbligo per l'esercente bancario. In sintesi un esercente bancario non può per legge rifiutare l'erogazione al consumatore. Vanno ovviamente escluse le operazioni finanziarie illecite.
Quando una banca tarda l'erogazione del servizio finanziario richiesto causa un dolo economico certo al pagatore dalla semplice applicazione della normativa Decreto Legge numero 231 del 9 ottobre 2002, sotto allegata, ovvero il dolo per morosità. Ovviamente il dolo è del beneficiario che ha diritto legale di esercitarlo sul pagatore; il pagatore ha il diritto legale di esercitarlo sull'intermediario che tarda l'erogazione del servizio finanziario necessario per la logica legale per effettuare la transazione economica. Per tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ad esclusione di debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del pagatore, richieste di interesse inferiori a 5 €, per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno inclusi i pagamenti effettuati per tale scopo da un assicuratore. Il Decreto Legge numero 231 del 9 ottobre 2002 stabilisce che il beneficiario in caso di ritardi da parte del pagatore ha diritto all'interesse di mora stabilito con un tasso pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo girono di calendario del semestre in questione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Governo Italiano da informazione sul saggio di interesse al netto di eventuali maggiorazioni previste, pubblicandole sulla Gazzetta Ufficiale il quinto girono del semestre solare.
Quando una banca e dopo aver tardato l'operazione di pagamento, nega al consumatore la medesima, commette più illeciti amministrativi, soprattutto commette illecito penale perché in quanto banca ha l'obbligo di garantire l'erogazione dei servizi finanziari per cui il consumatore è obbligato all'utilizzo e per tanto basta che l'esercizio si presenti al consumatore in qualità di Banca (intermediario autorizzato a condizione di poter svolgere l'esercizio bancario) per averlo ingannato negandogli l'erogazione dei servizi finanziari per le operazioni di pagamento in moneta elettronica (o in altre forme di denaro, contanti, lettere di credito). L'illecito è più grave quando il servizio di pagamento richiesto ha come oggetto operazioni di pagamento fuori dall'ambito delle filiazioni aziendali perché il consumatore in tali casi non può procedere al pagamento autonomamente in caso di fondi aziendali in moneta elettronica, commetterebbe una grave violazione penale, il Decreto Legge in materia bancaria. 385 del 1993 aggiornato rischiando fino a quattro ani di carcere. Il dolo economico oggetto dell'inganno si quantifica immediatamente tramite il dispositivo D. L. numero 231, 9 ottobre 2002, in aggiunta vanno considerati doli economici legati ai costi di gestione della transazione ovvero il costo contabile interno che una azienda sostiene per definire una operazione di pagamento tramite una banca (annullare l'operazione per cui la banca nega l'erogazione del servizio e scritturarla per una nuova banca). Nei casi in cui l'azienda (il consumatore) è obbligata dalla legge ad utilizzare i servizi bancari per le operazioni di pagamento non deve fare altro che scritturare gli atti amministrativi finanziari che servono alla operazione di pagamento tramite i fondi in azienda in moneta elettronica verso la banca che gli viene più comodo o che ritiene più conveniente, per la propria immagine, costi ed altro.
Sembrerebbe diverso il caso in cui il consumatore richiede servizi finanziari a tempo dove è previsto un contratto che può avere servizi per cui non sussiste l'obbligo legale di utilizzo da parte del consumatore e per cui è applicabile l'articolo 2597 del codice civile della Repubblica Italiana; ben diverso perché anche per i servizi finanziari erogati dalle banche con contratto a tempo esiste possibilità di configurazione del dolo in caso di negazione al consumatore. La configurazione del dolo economico attuato con inganno è solo un po' più articolata rispetto al caso delle singole operazioni di pagamento; lo stesso è per l'obbligo di erogazione, esiste, la logica legale è solo più articolata.
L'argomento verrà ampliato nelle prossime pubblicazioni di Research Edition Htnet.

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