Servizi finanziari a distanza. Conti annuali, foro competente.
Conti annuali, foro competente.
Nella pubblicazione 2019-20,01 svolgeremo uno studio con interesse per i servizi finanziari a distanza, erogazione possibile oggi nel mercato europeo e non. Analizzeremo alcuni aspetti gestionali e l'evoluzione normativa tecnica a partire dagl'anni 70 anche considerando l'evoluzione della norma in materia dei conti annuali delle aziende e della competenza giurisdizionale in materia di servizi a distanza; nell'anno 1973 il Consiglio della Comunità Europea con l'intendo di sopprimere le restrizioni legate alla libertà di stabilimento delle imprese in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita, emana la direttiva 73/240/CEE attualmente in vigore.
Servizi finanziari a distanza.
1 - CENNI STORICI.
La direttiva attua l'abolizione delle restrizioni all'apertura di agenzie o di succursali subordinandola, per quanto riguarda le imprese di assicurazioni dirette, al coordinamento delle condizioni d'accesso e d'esercizio: lo Stato membro ospitante, per l'accesso alle attività in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità, nonchè la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento. Una soltanto di tali prove è riconosciuta come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri: la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Se nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. I documenti rilasciati devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.
La direttiva attua l'abolizione delle restrizioni all'apertura di agenzie o di succursali subordinandola, per quanto riguarda le imprese di assicurazioni dirette, al coordinamento delle condizioni d'accesso e d'esercizio: lo Stato membro ospitante, per l'accesso alle attività in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità, nonchè la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento. Una soltanto di tali prove è riconosciuta come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri: la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Se nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. I documenti rilasciati devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.
Nell'anno 1979 viene emanata, dalla Commissione Europea, la direttiva numero 267/CEE in considerazione che l'ampliamento alla modalità di erogazione a distanza dei servizi finanziari consentirà nei decenni a venire, una maggiore semplicità di diffusione operativa per le imprese nel marcato interno (Mercato Europeo), con l'obbiettivo di agevolare tale ampliamento operativo e rendere agevoli i controlli da parte delle autorità pubbliche, vengono definite norme comuni che gli stati membri UE devono adottare per il predetto obbiettivo. La direttiva 79/267/CEE ha l'intendo di eliminare alcune divergenze in materia di controllo tra le legislazioni dei diversi paesi della Comunità Europea, con riferimento alle assicurazioni sulla vita (primi prodotti finanziari erogati a distanza); finalizzata a garantire i benefici degli assicurati introduce norme comune in merito alle garanzie finanziarie che gli esercenti devono possedere. Definisce le riserve tecniche e matematiche che una impresa di assicurazioni sulla vita deve possedere e devono essere sufficienti agli impegni contrattuali, inoltre definisce la riserva complementare detta margine di solvibilità rappresentata dal patrimonio libero. Per garantire, che gli obblighi imposti siano determinati in base a criteri oggettivi, tali da consentire alle imprese aventi la stessa entità di competere su un piano di parità, occorre prevedere che questo margine sia commisurato al complesso degli impegni dell'impresa ed alla natura e gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; che tale margine deve dunque essere diverso a seconda che si tratti di rischi d'investimento, di rischi di mortalità o soltanto di rischi di gestione.
Per perseguire gli obbiettivi di sopra la Commissione Europea detta norme finalizzate alla armonizzazione dei conti che le aziende dovranno rendere pubblici con la prima direttiva dell'anno 1978 numero 660/CEE. Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonchè la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; con la direttiva 78/660/CEE la Commissione Europea rivela la necessità di stabilire condizioni giuridiche equivalenti minime in materia di estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti. Le esigenze, in un mercato comunitario, di avere pubblicità di determinati atti per le società al fine di agevolare i controlli, tutelare i consumatori è stata sancita per la prima volta nell'anno 1968 tramite la direttiva 68/151/CEE (in previsione della successiva libera stabilizzazione delle imprese nel mercato comunitario europeo) con particolare riferimento all'articolo 2 ed al relativo paragrafo 1, lettera f): gli Stati membri adottano le misure necessarie perchè l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti: il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonchè per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva.
L'obbiettivo è imporre che i conti annuali forniscano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società e per tanto a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; la direttiva stabilisce che deve anche essere possibile concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale; stabilisce che si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali e che i conti annuali di tutte le società devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 68/151/CEE, con possibilità di concedere determinate deroghe a società di piccole e medie dimensioni. Stabilisce inoltre che i conti annuali devono essere controllati da persone abilitate, le cui qualifiche minime formeranno oggetto d'ulteriore coordinamento, e che solo le piccole società possono essere esonerate da questo obbligo di controllo; se una società fa parte di un gruppo, è necessario che siano pubblicati i conti del gruppo che diano un quadro fedele delle attività del gruppo nel suo complesso.
L'obbiettivo è imporre che i conti annuali forniscano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società e per tanto a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; la direttiva stabilisce che deve anche essere possibile concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale; stabilisce che si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali e che i conti annuali di tutte le società devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 68/151/CEE, con possibilità di concedere determinate deroghe a società di piccole e medie dimensioni. Stabilisce inoltre che i conti annuali devono essere controllati da persone abilitate, le cui qualifiche minime formeranno oggetto d'ulteriore coordinamento, e che solo le piccole società possono essere esonerate da questo obbligo di controllo; se una società fa parte di un gruppo, è necessario che siano pubblicati i conti del gruppo che diano un quadro fedele delle attività del gruppo nel suo complesso.
La direttiva 78/660/CEE che detta norme per armonizzare i conti, in applicazione dell'obbligo di pubblicità sancito con la direttiva 68/151/CEE, nel paragrafo 1 dell'articolo 1 indica i diversi tipi di società per ogni stato membro UE per cui deve essere applicata. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 stabilisce che fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle banche e ad altri istituti finanziari, nonchè alle società d'assicurazioni. L'articolo 2 definisce le disposizioni generali di seguito riportate: 1) I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile. 2) I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva. 3) I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società. 4) Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari. 5) Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonchè sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio. 6) Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva.
I successivi articoli della direttiva definiscono uno schema standardizzato di bilancio che le aziende operanti nel mercato Europeo devono rispettare nella redazione dei conti economici. La direttiva rappresenta certamente la prima forma dei principi di contabilità internazionale definiti all'inizio del XXI secolo, gli IAS (International Accounting Standard)/IFRS (International Financial Reporting Standard), i principi contabili emanati dall'International Standard Accounting Board (ISAB) e approvati con regolamento comunitario con lo scopo di rendere più semplice e trasparente il confronto tra i bilanci e l'informativa finanziaria delle aziende operanti in paesi diversi. Questa armonizzazione delle regole contabili ha permesso quindi di superare gli ostacoli della vecchia normativa che poneva un freno allo sviluppo dei mercati ed alle iniziative degli investitori.
Con la direttiva 77/780/CEE di interesse per gli enti creditizi e relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio viene vietata a partire dall'anno 1977 qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita. Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più sensibili tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti; le stesse differenze, causano l'impossibilità di porre in essere con un'unica direttiva le condizioni regolamentari richieste per un mercato comune degli enti creditizi dovendosi per tanto procedere per tappe successive con l'obbiettivo di ottenere, quale risultato finale di tale processo, l'agevolazione del controllo generale di un ente creditizio che opera in vari Stati membri da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'ente creditizio ha la sede sociale, in debita concertazione con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Il coordinamento in materia di enti creditizi deve applicarsi, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra tali enti tenendo conto, se necessario, delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali; il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento, obbiettivo della direttiva 77/780/CEE, deve essere il più ampio possibile e comprendere tutti gli enti la cui attività consista nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto.
2 - SERVIZI E PRODOTTI A DISTANZA.
Con l'introduzione di nuove tecnologie, i mezzi messi a disposizione dei consumatori per acquistare servizi e prodotti a distanza ovunque nel mercato Europeo sono moltiplicate, richiedendo interventi standardizzati per la protezione dei consumatori da pratiche scorrette. Molti Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico eventi che evidenziano la necessità di introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore. Fenomeni come richieste di pagamento merci non ordinate e di metodi aggressivi di vendita richiedono una politica di protezione e di informazione del consumatore enunciando la necessità di proteggere gli acquirenti.
Con l'introduzione di nuove tecnologie, i mezzi messi a disposizione dei consumatori per acquistare servizi e prodotti a distanza ovunque nel mercato Europeo sono moltiplicate, richiedendo interventi standardizzati per la protezione dei consumatori da pratiche scorrette. Molti Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico eventi che evidenziano la necessità di introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore. Fenomeni come richieste di pagamento merci non ordinate e di metodi aggressivi di vendita richiedono una politica di protezione e di informazione del consumatore enunciando la necessità di proteggere gli acquirenti.
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea con la direttiva 97/7/CEE rivela l'importanza di norme che impediscono una diminuzione dell'informazione fornita al consumatore con l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza, che è necessario pertanto determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione impiegata, inoltre rileva la necessità di conformare le informazioni trasmesse alle altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE (modificata dalla direttiva 2005/29/CE) del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole; solo in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, è lasciato alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune informazioni di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche principali dei beni o servizi ed il loro prezzo. Con riferimento alle comunicazioni commerciali telefonica è opportuno che il consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della conversazione per decidere se continuare o meno.
La direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio emanata il 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza esclude i servizi finanziari, la cui commercializzazione sarà sancita nella direttiva 2002/65/CE.
Vediamo sancita l'esigenza del diritto di recesso, con la direttiva 97/7/CEE, perchè il consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto dinamiche che richiedono l'applicazione del diritto di recesso, a meno che la norma non disponga diversamente, limitando i costi di spedizione dei beni al mittente qualora ve ne siano, e gli oneri derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto di recesso. Il diritto di recesso deve lasciare impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta nell'offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri determinare le altre condizioni e modalità relative all'esercizio del diritto di recesso. La direttiva vieta le tecnica promozionale consistente nell'invio al consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a titolo oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito da parte sua, non può essere accettata ammenochè non si tratti di una fornitura di sostituzione. Il diritto di recesso viene nuovamente sancito con la direttiva numero 83/UE del 25 ottobre 2011 con particolare riferimento all'articolo dal numero 8 al numero 16; questa ultima direttiva modifica ed abroga la direttiva 97/7/CE, quindi non più in vigore nell'anno 2018, non più in vigore dall'anno 2011.
Nella costruzione di una dinamica economica collettiva per il mercato interno, Europeo, vediamo sancita nuovamente dalla Commissione europea l'esigenza di regole per la protezione della privacy del consumatore con l'emanazione della direttiva 97/7/CE, questa in considerazione dei principi sanciti dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in considerazione, che occorre riconoscere al consumatore un diritto alla protezione della vita privata, segnatamente per quanto concerne la tranquillità rispetto a talune tecniche di comunicazione particolarmente invadenti e che occorre pertanto precisare i limiti specifici all'impiego di tali tecniche, gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure per proteggere efficacemente da siffatti contatti i consumatori che hanno dichiarato di non voler essere contattati tramite determinate tecniche di comunicazione, ferma restando la tutela specifica prevista per i consumatori a norma della legislazione comunitaria relativa alla protezione dei dati personali e della vita privata sancita dalla Commissione Europea con la direttiva 95/46/CE, successivamente abrogata dal regolamento 2016/679/UE. Con la direttiva 97/7/CE viene sancita la possibilità per organismi pubblici, loro rappresentanti, organizzazioni di consumatori che secondo la legislazione nazionale abbiano un legittimo interesse a proteggere i consumatori, oppure a organizzazioni professionali titolari di un legittimo interesse, ad agire, proprio considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della presente direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma anche ai concorrenti. Nella medesima direttiva viene affrontata la questione relativa alla tutela dei consumatori, rilevando l'importanza dei reclami transfrontalieri tendo conto che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno il quale prevede iniziative specifiche per la promozione dei procedimenti extragiudiziali; sono stabiliti criteri oggettivi per garantire l'affidabilità dei procedimenti suddetti ed è previsto l'uso di moduli di reclamo standardizzati. La direttiva 97/7/CE viene modificata ed abrogata, come riportato sopra, dalla direttiva 83/2011/UE del 25 ottobre 2011.
Elenco delle Direttive che stabiliscono Regole in materia di Tutela degli Interessi dei Consumatori.
1) Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17).
2) Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31. 12. 1985, pag. 31).
3) Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48), modificata dalla direttiva 98/7/CE (GU L 101 dell'1. 4. 1998, pag. 17).
4) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23), modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60).
5) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" (GU L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59).
6) Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (GU L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13).
7) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29).
8) Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280 del 29. 10. 1994, pag. 83).
9) Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 19).
1) Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17).
2) Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31. 12. 1985, pag. 31).
3) Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48), modificata dalla direttiva 98/7/CE (GU L 101 dell'1. 4. 1998, pag. 17).
4) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23), modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60).
5) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" (GU L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59).
6) Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (GU L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13).
7) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29).
8) Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280 del 29. 10. 1994, pag. 83).
9) Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 19).
Successivi aggiornamenti
10) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).
11) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
12) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.
13) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.
14) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (che sostituisce la direttiva 92/28/CEE abrogata).
15) Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
10) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).
11) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
12) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.
13) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.
14) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (che sostituisce la direttiva 92/28/CEE abrogata).
15) Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
I meccanismi esistenti attualmente sia sul piano nazionale che su quello comunitario per assicurare il rispetto delle direttive nell'elenco di sopra non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori, dove tra gli interessi collettivi è esclusa la somma degli interessi di individui lesi da una violazione, esclusione che non deve pregiudicare i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione; Le normative sopra elencate possono risultare non sufficiente a far cessare pratiche commerciali a distanza scorrette, quando tali pratiche producono effetti in uno stato membro diverso da quello in cui hanno origine e per tanto basterebbe trasferire il punto di partenza di una pratica illecita per porla al riparo da qualsiasi applicazione della legge e nuocere il corretto funzionamento del mercato interno oltre costituire una distorsione della concorrenza. Le dinamiche descritte sono tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e possono limitare la portata dell'azione delle organizzazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori o degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, i quali sono lesi da una pratica che viola il diritto comunitario; grava la possibilità per le pratiche commerciali scorrette di travalicare spesso le frontiere tra gli Stati membri. La commissione Europea ritiene per tanto necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite a prescindere dal paese in cui la pratica illecita ha prodotto effetti, adottando il 19 maggio 1998 la direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
3 - SERVIZI FINANZIARI A DISTANZA.
La direttiva 2002/65/CE introduce la possibilità di commercializzare a distanza i servizi finanziari costituendo uno dei principali risultati tangibili della realizzazione del mercato interno (mercato europeo) sia per i consumatori che per i fornitori di servizi finanziari; questa sancisce la possibilità per i consumatori di negoziare e concludere contratti con un fornitore insediato in altri Stati membri, indipendentemente dal fatto che il fornitore sia o meno legalmente stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore. La direttiva, ed in particolare le disposizioni relative alle informazioni concernenti clausole contrattuali sulla legislazione applicabile al contratto e/o sul foro competente, non incide sulla possibilità di applicare alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (successivamente rifuso nel regolamento 1215/2012/UE in vigore nell'anno 2018), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e la convenzione di Roma del 1980 (1°) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La direttiva 2002/65/CE nell'articolo 3 paragrafo 1, punto 4 lettera a) e b) sancisce disposizioni in merito alle informazioni da comunicare al consumatore in merito al ricorso: l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene; b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo, non contemplati dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
La direttiva 2002/65/CE introduce la possibilità di commercializzare a distanza i servizi finanziari costituendo uno dei principali risultati tangibili della realizzazione del mercato interno (mercato europeo) sia per i consumatori che per i fornitori di servizi finanziari; questa sancisce la possibilità per i consumatori di negoziare e concludere contratti con un fornitore insediato in altri Stati membri, indipendentemente dal fatto che il fornitore sia o meno legalmente stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore. La direttiva, ed in particolare le disposizioni relative alle informazioni concernenti clausole contrattuali sulla legislazione applicabile al contratto e/o sul foro competente, non incide sulla possibilità di applicare alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (successivamente rifuso nel regolamento 1215/2012/UE in vigore nell'anno 2018), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e la convenzione di Roma del 1980 (1°) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La direttiva 2002/65/CE nell'articolo 3 paragrafo 1, punto 4 lettera a) e b) sancisce disposizioni in merito alle informazioni da comunicare al consumatore in merito al ricorso: l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene; b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo, non contemplati dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
(1°) NOTA: la firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonchè ai due protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile procedere ad una versione codificata della convenzione di Roma e dei due protocolli summenzionati. Detti testi sono completati da tre dichiarazioni, di cui la prima, del 1980, concerne l'armonia da prevedere tra le norme sui conflitti di leggi da adottare a livello della Comunità e quelle della convenzione, la seconda, parimenti del 1980, concerne l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia e la terza, del 1996, concerne il rispetto della procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma in materia di trasporto di merci per mare. Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo.
L'articolo 1 della direttiva 2002/65/CE definisce l'oggetto ed il campo di applicazione; oggetto: il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Campo di applicazione: per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Con l'articolo 3 vengono date le seguenti definizioni di interesse per la direttiva 2002/65/CEE: a)contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza; d) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale o professionale; e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti; f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza. Con gli articoli 3, 4 e 5 sono definite le informazioni obbligatorie che devono essere comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto e vengono dettate disposizioni di attuazione in merito alle medesime comunicazioni.
Tra le norme di interesse per questa pubblicazione analizziamo le norme che sanciscono e regolamentano il diritto di recesso. L'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE come per i prodotti e servizi non finanziari stabilisce e regolamenta le modalità di applicazione del diritto di recesso come di seguito: paragrafo 1: gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Tuttavia, tale termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui alla direttiva 79/267/CEE (modificata dalla direttiva 90/619/CEE, non più in vigore, successivamente modificata dalla direttiva 2002/83/CEE non più in vigore, rifuse con la direttiva 2009/138/CEE in vigore nell'anno 2018) e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre: dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso di tali assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore viene comunicato che il contratto è stato concluso, oppure dalla data in cui il consumatore riceve la comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari (articolo 5, paragrafi 1 o 2), se tale data è successiva a quella di conclusione del contratto. Oltre al diritto di recesso, gli Stati membri possono prevedere che l'applicabilità dei contratti relativi ai servizi di investimento sia sospesa durante la decorrenza del termine previsto nel presente paragrafo.
Nel medesimo articolo con il paragrafo 2 viene stabilito che il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: operazioni di cambio, strumenti del mercato monetario, valori mobiliari, quote di un organismo di investimento collettivo, contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti, contratti a termine su tassi di interesse (FRA), contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps), opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che questo ultimo eserciti il suo diritto di recesso.
Con il paragrafo 3 del medesimo articolo viene stabilito che gli Stati membri possono prevedere che il diritto di recesso non si applichi: a) ai crediti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici; o b) ai crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o da diritti su beni immobili; o c) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di informazione prima della conclusione del contratto a distanza (articolo 5, paragrafo 1) non che i requisiti aggiuntivi in materia di informazioni (articolo 4 della medesima direttiva 2002/65/CE). Il presente paragrafo non pregiudica il diritto ad un periodo di riflessione a vantaggio dei consumatori residenti negli Stati membri in cui tale diritto vige al momento dell'adozione della presente direttiva. Il paragrafo 4 dell'articolo 6 stabilisce che gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 3 ne danno comunicazione alla Commissione. Con il paragrafo 5 viene stabilito che la Commissione mette le informazioni comunicate dagli Stati membri a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio e assicura che esse siano comunicate anche ai consumatori e ai fornitori che ne fanno richiesta. Il paragrafo 6 stabilisce che se il consumatore si avvale del diritto di recesso, invia, prima dello scadere del termine, secondo le istruzioni pratiche che gli sono state date (le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, all'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera d), una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alla legislazione nazionale. Il termine si considera rispettato se la comunicazione, sempre chè effettuata per iscritto o mediante altro supporto durevole disponibile e accessibile al destinatario, sia inviata anteriormente alla scadenza del termine.
Il paragrafo 7 dell'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE stabilisce che il diritto di recesso sancito con il medesimo articolo 6 per i servizi finanziari a distanza non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 97/7/CE o dall'articolo 7 della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei controlli relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. Sia il paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 97/7/CE abrogata dalla direttiva 2011/83/UE, che l'articolo 7 della direttiva 94/47/CE abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/122/CE stabiliscono che gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penale, qualora l'acquirente eserciti il diritto di risoluzione o di recesso se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito, concesso dal venditore, o se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso all'acquirente da terzi in base ad un accordo tra questi e il venditore. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di risoluzione del contratto di credito. Se a un contratto a distanza relativo a un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate all'articolo 6, paragrafo 1. In fine il paragrafo 8 dell'articolo 6 stabilisce che il medesimo articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di scioglimento, estinzione o non applicabilità del contratto a distanza o il diritto del consumatore di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali prima del termine fissato dal contratto a distanza. Questo vale a prescindere dalle condizioni e dagli effetti giuridici della risoluzione del contratto a distanza.
In caso di pagamento del servizio fornito prima del recesso l'articolo 7 della direttiva 2002/65/CE detta disposizioni affinchè il consumatore possa esercitare il diritto di recesso senza compromettere gli interessi del fornitore, infatti stabilisce nel paragrafo 1 che il consumatore quando esercita il diritto di recesso conferitogli dall'articolo 6, paragrafo 1 può essere tenuto a pagare quanto prima solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previo consenso del consumatore. Detto importo non può: eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza, e non può essere tale da poter costituire una penale. Con il paragrafo 2 del medesimo articolo la Commissione stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che il consumatore non sia tenuto a pagare alcun importo allorchè recede da un contratto di assicurazione. Con il paragrafo 3 viene stabilito che Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al paragrafo 1 dell'articolo 7 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, ovvero delle informazione prima della conclusione del contratto a distanza con particolare riferimento alle informazioni di seguito indicate: l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 6 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo, nonchè alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto (informazioni in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1 sopra studiato, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. Con il paragrafo 4 viene sancito l'obbligo del fornitore per cui è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 7. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. Nel paragrafo 5 viene sancito l'uguale obbligo per il consumatore di restituire al fornitore quanto prima, e al più tardi entro 30 giorni di calendario, qualsiasi importo e/o bene che abbia ricevuto da questo ultimo. Il periodo decorre dal giorno in cui il consumatore invia la comunicazione di recesso.
Con la norma contenuta nell'articolo 8 della direttiva 2002/65/CE la Commissione Europea sancisce che in caso di pagamento con carta di pagamento dei servizi finanziari acquistati a distanza, gli Stati membri si accertano della esistenza di misure adeguate affinchè: il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di uso fraudolento della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti a distanza, in caso di tale uso fraudolento, al consumatore sia riaccreditato o rimborsato l'importo versato. L'articolo 9 della stessa direttiva interessa i servizi non richiesti stabilendo che le disposizioni degli Stati membri relative al tacito rinnovo restano invariate (salve), dovendo però questi, adottare misure necessarie per: vietare la fornitura di servizi finanziari ad un consumatore senza che questi ne abbia preliminarmente fatto richiesta, quando questa fornitura comporti una domanda di pagamento immediato o differito nel tempo, dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso. Con l'articolo 10, paragrafo 1 la Commissione Europea definisce disposizioni in merito alle comunicazioni non richieste, stabilendo con la relativa norma che l'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore: a) sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata); b) fax (telecopia). Nel paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce gli Stati membri adottano le misure appropriate affinchè le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al paragrafo 1, quando consentono una comunicazione individuale: a) non siano autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato; o b) possano essere utilizzate solo in assenza di una manifesta opposizione del consumatore. Con li paragrafo 3 dell'articolo 10 stabilisce che le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.
4 - FORO COMPETENTE.
La Comunità con il regolamento 44/2001/CE, non più in vigore e rifuso nel regolamento 1215/2012/UE in vigore nell'anno 2018, si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinchè le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice; materie che rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato. Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati. I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles. Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo.
La Comunità con il regolamento 44/2001/CE, non più in vigore e rifuso nel regolamento 1215/2012/UE in vigore nell'anno 2018, si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinchè le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice; materie che rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato. Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati. I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles. Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo.
Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.
Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.
La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità europea implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni. La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressochè automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel presente regolamento. Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività. È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli allegati da I a IV relativi alle norme nazionali sulla competenza, ai giudici o autorità competenti e ai mezzi di ricorso dovranno essere modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dallo Stato membro interessato. Le modifiche degli allegati V e VI dovranno essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione Europea numero 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca (fino al 2006 come rilevato sotto dagli studi condotti). Il Regolamento 44/2001/CE non più in vigore è stato rifuso con il regolamento 1215/2012/UE in vigore nell'anno 2018. Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 che sostituisce tra tutti gli Stati membri, a eccezione della Danimarca, la convenzione di Bruxelles del 1968 per quanto riguarda i territori degli Stati membri coperti dal TFUE. Con la decisione 2006/325/CE del Consiglio, la Comunità ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata riveduta dalla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007 dalla Comunità, dalla Danimarca, dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera (la "Convenzione di Lugano del 2007"). Se non diversamente indicato nelle disposizioni delle norme contenute nella direttiva 44/2001/CE, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I della direttiva 44/2001/CEE ed in allegato a questa pubblicazione.
5 - PUBBLICITÀ DEI CONTI ANNUALI, REVISIONE CONTABILE.
Le esigenze, in un mercato comunitario, di avere pubblicità di determinati atti per le società al fine di agevolare i controlli, tutelare i consumatori è stata sancita per la prima volta nell'anno 1968 tramite la direttiva 68/151/CEE (in previsione della successiva libera stabilizzazione delle imprese nel mercato comunitario europeo) con particolare riferimento all'articolo 2 ed al relativo paragrafo 1, lettera f): gli Stati membri adottano le misure necessarie perchè l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti: il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonchè per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva (entro l'anno 1970).
Le esigenze, in un mercato comunitario, di avere pubblicità di determinati atti per le società al fine di agevolare i controlli, tutelare i consumatori è stata sancita per la prima volta nell'anno 1968 tramite la direttiva 68/151/CEE (in previsione della successiva libera stabilizzazione delle imprese nel mercato comunitario europeo) con particolare riferimento all'articolo 2 ed al relativo paragrafo 1, lettera f): gli Stati membri adottano le misure necessarie perchè l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti: il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonchè per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva (entro l'anno 1970).
In considerazione della necessità di stabilire condizioni giuridiche equivalenti minime in merito all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti, necessità e l'urgenza di coordinamento sono state riconosciute e ribadite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE; con l'obbiettivo di creare condizioni legislative che consentano ai conti annuali di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società, la Commissione, con la direttiva 78/660/CEE, ritiene adeguato prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione. I conti annuali di tutte le società cui si applica la direttiva 78/660/CEE devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 68/151/CEE con possibilità di concedere determinate deroghe a società di piccole e medie dimensioni. Con la medesima direttiva viene sancita la necessità che i conti annuali siano controllati da persone abilitate, le cui qualifiche minime formeranno oggetto d'ulteriore coordinamento (direttiva 84/253/CEE), e che solo le piccole società possono essere esonerate da questo obbligo di controllo; inoltre si ritiene opportuno che siano pubblicati i conti del gruppo con un quadro fedele delle attività del gruppo nel suo complesso, quando una società fa parte di una rete di filiazione. Più tardi con la direttiva 83/349/CEE la Commissione sancirà la necessità di redazione dei conti consolidati per le società imprese madri di un gruppo di imprese.
Nell'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE viene sancito l'obbligo della revisione legale dei conti; l'articolo stabilisce nel paragrafo 1 che le società devono far controllare i loro conti annuali da una o più persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti. b) La persona o le persone incaricate della revisione dei conti devono altresì controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali di esercizio. Nel paragrafo 2 stabilisce che gli Stati membri possono esentare dall'obbligo previsto al paragrafo 1 le società di cui all'articolo 11, quindi se per due anni conseguitivi non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale : 1 000 000 di UCE (2°), importo netto del volume d'affari: 2 000 000 di UCE, numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50. Con il paragrafo tre la norma dell'articolo 51 stabilisce che nell'ipotesi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri introducono nella loro legislazione adeguate sanzioni nel caso in cui i conti annuali o la relazione sulla gestione delle società in questione non siano redatti conformemente alla presente direttiva.
(2°) NOTA: Moneta fittizia creata in seguito alla costituzione dell'UEP ed adottata nel 1975 dalla Comunità europea. Originariamente tale moneta aveva un suo preciso contenuto in oro (0,88g.) pari a quello del dollaro: a partire dal 1975 essa è stata calcolata come media ponderata del valore delle diverse monete dei paesi membri della CEE. È stata definitivamente abbandonata nel 1979 quando si decise di dar vita allo SME e di adottare come nuova unità di conto l'ECU. ECU è l'acronimo di European Currency Unit, ovvero 'unità di conto europea'. È stata una moneta scritturale introdotta dal Consiglio Europeo nel 1978. L'ECU fu la seconda valuta (virtuale) dell'Unione europea dopo l'UCE (abbandonata nel 1975). Insieme all'ERM (Exchange Rate Mechanism) diede vita nel 1979 al Sistema Monetario Europeo. L'ECU nasce come una unità di conto per la redazione del budget interno della Comunità europea. In seguito divenne più simile ad una vera valuta - per esempio veniva usata per depositi bancari e per traveler's cheque, anche se non fu mai coniato come vera moneta, se non a scopo collezionistico. Con lo svilupparsi della Unione Economica e Monetaria l'ECU gettò le basi per lo sviluppo dell'euro, la valuta comune europea. Il suo valore è la media ponderata delle valute che la compongono, ognuna relazionata all'importanza economica del Paese corrispondente.
In base a quanto stabilito dalla direttiva 78/660/CEE, con riferimento al controllo dei conti annuali che si deve svolgere da una o più persone abilitate a questo controllo e che le sole società indicate all'articolo 11 della suddetta direttiva possono esserne esentate; considerando che questa ultima direttiva è stata completata dalla direttiva 83/349/CEE relativa ai conti consolidati, la Commissione Europea con la direttiva 84/253/CEE definisce le qualifiche delle persone abilitate al controllo dei conti. Con la direttiva 84/253/CEE sancisce la necessità di un esame di idoneità professionale, che garantisca un livello elevato di conoscenze teoriche necessarie per il controllo di legge dei documenti contabili nonchè la capacità di applicarle nell'esercizio di tale controllo. Con la direttiva 78/660/CEE viene attribuire agli Stati membri la facoltà di abilitare persone che non soddisfano tutti i requisiti in materia di formazione teorica ma che comprovino una lunga attività professionale che dimostri il possesso di esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile e che abbiano superato l'esame di idoneità professionale; inoltre gli stati membri potranno concedere l'abilitazione sia a persone fisiche sia a società di revisione costituite da persone giuridiche oppure da altri tipi di società o di associazioni. La direttiva 84/253/CEE definisce i requisiti che le persone fisiche sia in autonomia che per conto di società che effettuano i controlli contabili devono soddisfare e sancisce la possibilità per uno Stato membro di concedere l'abilitazione a persone che hanno conseguito all'estero qualifiche equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva; inoltre prevede la possibilità che uno Stato membro nel quale, al momento dell'adozione della presente direttiva, esistono categorie di persone fisiche che soddisfano ai requisiti fissati dalla presente direttiva e che l'esame di idoneità professionale per l'accertamento dei requisiti è di livello inferiore a quello di un esame di conclusione di studi universitari, possa continuare a concedere una specifica abilitazione, a determinate condizioni e fino ad ulteriore coordinamento, a tali persone per effettuare il controllo di legge dei documenti contabili delle società e degli insiemi di imprese di dimensioni ridotte, qualora questo Stato membro non si sia avvalso delle possibilità d'esenzione previste dalla direttiva 83/349/CEE, di redazione dei conti consolidati.
Le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati sono modificate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 e che abroga la direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. In fine la direttiva 2006/43/CE viene modificata dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e che abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.
In considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, non è obbligatoriamente applicabile, fino a successivi coordinamento, alla banche e agli altri istituti finanziari, oggi denominati enti di interesse pubblico, il Consiglio della comunità europea emana la direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
In considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, non è obbligatoriamente applicabile, fino a successivi coordinamento, alla banche e agli altri istituti finanziari, oggi denominati enti di interesse pubblico, il Consiglio della comunità europea emana la direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
ALLEGATI: Trattato dell'Unione Europea | Direttiva 73/240/CEE, libertà di stabilimento | Direttiva 79/267/CEE, assicurazioni sulla vita | Direttiva 78/660/CEE, conti annuali | Direttiva 68/151/CEE, garanzie per il mercato CEE | Direttiva 77/780/CEE, enti creditizi | Direttiva 97/7/CE, protezione contratti a distanza | Direttiva 2005/29/CE, pratiche commerciali sleali | Direttiva 84/450/CEE, pubblicità ingannevole | Direttiva 2002/65/CE, servizi finanziari a distanza | Regolamento (UE) 2016/679, protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali | Direttiva 95/46/CE, tutela delle persone fisiche con riguardo ai dati personali | Direttiva 94/47/CE, tutela dell'acquirente | Regolamento CE 2006/2004, sulla cooperazione per la tutela dei consumatori |Direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori che modifica la direttiva 97/7/CEE | Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori | Direttiva (UE) 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati | Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano | Direttiva 2008/122/CE, aspetti dei contratti di multiproprietà e vacanze a lungo termine | Direttiva 98/27/CE, provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori |REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001, competenza giurisdizionale | REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012, rifusione regolamento 44/2001 | Direttiva 94/19/CE, garanzia dei depositi | Direttiva 97/9/CE, sistemi di indennizzo per gli investitori | Convenzione di Roma del 1980 | Direttiva 90/619/CEE che modifica la direttiva 79/267/CEE | Direttiva 2002/83/CEE che modifica della direttiva 90/619/CEE | Direttiva 2009/138/CE che sostituisce la direttiva 2002/83/CEE | Decisione 1999/468/CE del Consiglio dell'Unione europea | Regolamento 182/2011/UE che abroga la decisione 1999/468/CE | Decisione 2006/325/CE del Consiglio dell'Unione europea | Direttiva 84/253/CEE, abilitazione incaricati controlli contabili | Direttiva 83/349/CEE, conti consolidati | Direttiva 2006/43/CEE che modifica la direttiva 78/660, la 83/349 ed abroga la direttiva 84/253 | Direttiva 2013/34/CEE che modifica la direttiva 2006/43/CEE | Allegati del regolamento 44/2001/CE |
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