Prevenzione del riciclaggio, dei piccoli pagamenti, system pay call. Aggiornamenti legislativi degl'ultimi anni, 2015-2017.
Prevenzione del riciclaggio, dei piccoli pagamenti, system pay call
Aggiornamenti legislativi degl'ultimi anni, 2015-2017.
Nella pubblicazione H 2018-19,02 abbiamo posto interesse per il quadro legislativo finalizzato ai sistemi di pagamento pay call con maggiore interesse alle numerazioni a tariffa maggiorata (maggiorazione pari al costo del bene venduto), per l'Italia le numerazioni a prefisso 899, 892 e 895; con riferimento all'identificativo unico definito con il regolamento CE 1781/2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea il 20 maggio 2015 adottano il regolamento UE 847/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
I flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti compromettono l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario, costituiscono una minaccia per il mercato interno dell'Unione e lo sviluppo internazionale. Per salvaguardare l'integrità, la stabilità del sistema di trasferimento fondi la Commissione Europea adotta nuove misure finalizzate alla prevenzione delle dinamiche di trasferimento fondi illecite definendo obblighi di controllo dei dati informativi che devono integrare un trasferimento di fondi escludendo i servizi di pagamento definiti dall'articolo 3, lettere da a) a m), e o), della direttiva 2007/64/CE (relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, mercato Europeo). È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione del regolamento UE 847/2015 i trasferimenti di fondi che presentano basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali esclusioni dovrebbero comprendere le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili, ove siano utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o di servizi e il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti; nel caso di trasferimento fondi tra persone non può essere adottata l'esclusione del regolamento. Dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i prelievi dagli sportelli automatici, i pagamenti di imposte, di sanzioni pecuniarie o di altri tributi, i trasferimenti di fondi effettuati mediante la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati o le cambiali, e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.
Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento e per controbilanciare il rischio di indurre, a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, a transazioni clandestine quale conseguenza di disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione volte a contrastare la potenziale minaccia di riciclaggio, nel caso dei trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario sia imposto unicamente in relazione a trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1000 Euro, a meno che il trasferimento appaia essere collegato ad altri trasferimenti di fondi che insieme supererebbero i 1000 Euro, i fondi siano stati ricevuti o pagati in contante o in moneta elettronica anonima o ove vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per agevolare le indagini penali, con riferimento agli illeciti nelle operazioni di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario per un periodo di cinque anni, dopo di che tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale. Se necessario al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione della necessità e proporzionalità della misura, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare o imporre che i dati siano conservati per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso. (In Italia devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale in applicazione del decreto legge 90-2017 che attua la direttiva CE 847/2015).
L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento 847/2015 stabilisce che il regolamento non deve essere applicato ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili, purché le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi; e b) il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dalla transazione. Esclude quindi obblighi di verifica dei dati informativi per il sistema di pagamento Pay call.
La norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento UE 847/2015 definisce che uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, purché tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto alla direttiva (UE) 2015/849; b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario, mediante un codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi; c) l'importo del trasferimento di fondi non superi 1000 Euro.
Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1000 Euro che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1000 Euro, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima oppure abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Con riferimento agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento definiti dalla Commissione Europea tramite il regolamento UE 847/2015, la norma dell'articolo 4 e articolo 7 definiscono i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi che sono: a - il nome dell'ordinante; b - il numero di conto di pagamento dell'ordinante; e c - l'indirizzo dell'ordinante, il numero del suo documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario: a - il nome del beneficiario; e b - il numero di conto di pagamento dell'ordinante. Qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto di pagamento o in favore di un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di conto di pagamento. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Si considera che la verifica dei dati informativi sia stata effettuata qualora: a - l'identità dell'ordinante sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 40 di tale direttiva; o, b - all'ordinante si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. 6. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non esegue trasferimenti di fondi prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accerta che siano forniti tutti i dati informativi con la transazione. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti completi relativi all'ordinante e al beneficiario e le opportune misure da adottare. Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere trasferimenti di fondi si renda conto che i dati informativi, mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prima o dopo di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, in funzione della valutazione del rischio. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce detta mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Con riferimento alla pubblicazione H 2018-19,03 e al libero utilizzo delle carte di pagamento (fino a 1000,00 Euro) e dispositivi non ricaricabili di importo non eccedente i 150,00 € in moneta elettronica nel rispetto delle condizioni definite dalla norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento CE 1781/2006, il 20 maggio 2015 la Commissione Europea e il Parlamento hanno adottato la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) numero 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. Essendo ritenuto che i pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con la direttiva UE 2015/849 al fine di aumentare la vigilanza e limitare i rischi associati a tali pagamenti in contanti, la Commissione Europea ritiene opportuno che i soggetti commercianti di beni rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10.000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e ulteriori disposizioni più rigorose. La direttiva consente agli Stati membri di applicare una soglia massima per cliente e per singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate per cui è possibile non assolvere gli obblighi di adeguata verifica. Tale soglia massima è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa deve essere sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo difficilmente utilizzabile e inefficace per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo, e non deve superare 1000 Euro.
Nell'attuazione della direttiva UE 849/2015 gli Stati membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela quando instaurano un rapporto d'affari; quando eseguono un'operazione occasionale che sia d'importo pari o superiore a 15.000,00 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate (15.000 € è l'importo massimo per alcune operazioni di pagamento esenti dagl'obblighi previsti dalla direttiva UE 849/2015, ad esclusione dell'identificazione sempre obbligatoria in assenza del codice identificativo unico); oppure quando viene eseguito un trasferimento di fondi superiore a 1.000,00 Euro definito come un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui: bonifico, addebito diretto, rimessa di denaro, trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili. Gli obblighi di verifica devono essere assicurati nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10.000 Euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2.000 Euro, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; in fine qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.
Gli Stati membri, nell'attuazione della direttiva UE 849/2015 sulla base di una opportuna valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da cui emerga un profilo di basso rischio, possono consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, se sono rispettate insieme determinate condizioni di limitazione del rischio, tra cui, lo strumento di pagamento non deve essere ricaricabile oppure soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 250 Euro, utilizzabile solo Stato membro che adotta la norma, inoltre l'importo massimo memorizzato elettronicamente non deve superare i 250 Euro (Uno Stato membro può innalzare il limite massimo fino a 500 Euro), lo strumento di pagamento deve essere utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi e non può essere alimentato con moneta elettronica anonima. Restano salvi gli obblighi dell'emittente in merito al controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette. L'esenzione degli obblighi di adeguata verifica non può essere applicata in caso di rimborsi superiori a 100 € o cambi monetari in contanti della moneta elettronica memorizzata nel dispositivo (prelievi in contanti).
Con l'adozione della direttiva UE 849/2015 gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano al più presto assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio; inoltre gli Stati membri adottano le misure per evitare l'uso improprio di azioni al portatore e certificati azionari al portatore.
Il regolamento UE 847/2015 e la direttiva UE 849/2015 vengono attuate in Italia con il Decreto Legge numero 90 del 25 maggio 2017. Tra le modifiche di interesse per questa pubblicazione rispetto al decreto legge 241-2017, oggetto della pubblicazione H 2016-17,01 emergono le variazioni ai limiti delle operazioni di pagamento effettuate in contanti tra persone senza intermediario autorizzato (banche, Poste Italiane Spa, Istituti di moneta elettronica o di pagamento non limitati) che non può superare l'importo di 3.000 Euro anche se con più operazioni collegate il cui importo somma delle singole operazioni è superiore a 3.000 Euro; il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 11, la soglia e' di 1.000 Euro; riferimento pubblicazione H 2016-17,06.
Per gli assegni bancari e postali il limite di non trasferibilità è impostato a 1.000 Euro; per importi superiori a 1.000 Euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; per importi inferiori a 1.000 Euro è possibile richiedere la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo d'assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 Euro.
In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono dal proseguire il rapporto e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia).
Altre variazioni del decreto legge 241-2007 (con riferimento all'articolo 25, pubblicazione H 2018-19,02), di interesse per questa pubblicazione riguardano gli obblighi semplificati di verifica, in cui le autorità di vigilanza di settore individuano la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, quando ricorrono cumulativamente, le seguenti condizioni: a - lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 Euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica; b - l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 Euro; c - lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi; d - lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima; e - l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette; f - qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 Euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Rispetto al decreto legge precedente (231-2007) varia l'importo massimo trattato in un anno se il dispositivo è ricaricabile, che da 2500,00 Euro anno diventa di 250,00 Euro mese, inoltre viene introdotta la moneta elettronica anonima.
Per i soggetti obbligati all'applicazione degli obblighi di adeguata verifica per prevenire il finanziamento al terrorismo ed i fenomeni di riciclaggio quando i trasferimenti di fondi sono effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi e risultano verificate congiuntamente le seguenti condizioni: a - il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto; b - il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione (riferimento pubblicazione H 2018-19,02), al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi; c - l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 Euro. I prestatori di servizi di pagamento, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti, quali richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. L'esenzione dagli obblighi di verifica non è applicabile per trasferimento di fondi superiore a 1.000 Euro o 1.000 USD. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento (UE) 2015/849 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella esenzione degli obblighi di verifica.Risulta ovvio che l'esenzione è applicabile solo in caso di identificazione del pagatore e del beneficiario, quindi per trasferimenti in moneta elettronica (non anonima) con dispositivi e carte di pagamento per cui risultano verificate le condizioni di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, l'esenzione risulta possibile solo in presenza del codice unico di identificazione con riferimento all'aggiornato quadro normativo.
L'articolo 40 della direttiva 849/2015/CE definisce la norma che gli Stati membri devono adottare in merito al tempo di conservazione delle informazioni e documenti raccolte dai soggetti obbligati all'adeguata verifica, in conformità del diritto nazionale, al fine di prevenire e agevolare indagini da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I documenti e le informazioni da conservare sono: per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni necessari per soddisfare gli obblighi, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale. Devono conservare le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, necessarie per identificare l'operazione di pagamento, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale. Alla scadenza del periodo di conservazione, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati cancellino i dati personali, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che determina le situazioni in cui i soggetti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata perché necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non eccede ulteriori cinque anni. Il decreto legge 90-2017 in attuazione dell'articolo 40 della direttiva 849/2015/CE stabilisce un periodo di conservazione dei documenti ed informazioni pari a 10 anni.
Con riferimento alle dinamiche che emergono nella gestione dei sistemi di pagamento pay call (per l'Italia 899-892-895), con riferimento al quadro normativo dei servizi finanziari oggetto della pubblicazione H 2016-17,06 e al decreto legge numero 11-2010 attuazione della direttiva CE 2007/64, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea adottano la direttiva UE 2015/2366 che abroga la direttiva CE 2007/64. La commissione ha appurato che molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. L'evoluzione del mercato in merito ai pagamenti ha generato condizioni non previste dalla direttiva CE 2007/64 e quindi dinamiche che causano incertezza giuridica e potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Condizioni che generano complessità per il lancio di servizi di pagamento digitali innovativi da parete degli intermediari autorizzati, cause di dinamiche che hanno limitato la fornitura di metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri al consumatore ed esercenti commerciali. Esiste al riguardo un grande potenziale che occorre sfruttare in modo più coerente. La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce solo quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, tale esclusione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali e di servizi a tecnologia vocale. Tali servizi comprendono l'intrattenimento, come chat, scaricamento di video, musica e giochi; l'informazione, ad esempio su meteo, notizie, aggiornamenti sportivi e borsa valori; la consultazione di elenchi; la partecipazione a programmi televisivi e radiofonici, ad esempio votazioni, iscrizione a concorsi, riscontro in tempo reale. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che tali operazioni di pagamento, che i consumatori ritengono comode per pagamenti di piccola entità, siano diventate un servizio generale di intermediazione di pagamento (analisi di mercato mostrano chiara preferenza dei consumatori nell'utilizzo del sistema pay-call, pagamenti tramite telefono, rispetto ad altri sistemi di pagamento per piccoli importi).
Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione della relativa esclusione, quest'ultima è stata applicata in maniera disomogenea dai diversi Stati membri, determinando mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e consentendo in alcuni casi ai servizi di intermediazione di pagamento di considerarsi ricompresi, in modo illimitato, nell'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno chiarire e restringere la portata dell'ammissibilità di tale esclusione per tali prestatori di servizi precisando i tipi di operazioni di pagamento a cui si applica rispetto alla norma dell'articolo 3 lettera L della direttiva CE 2007/64, che definisce l'ambito di non applicabilità della medesima abrogata direttiva alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario di servizi di pagamento tra l'utente e il fornitore dei beni (con rilevanza in merito alla erogazione del servizio di pagamento in cui non figura solo come intermediario ma portatore di valore aggiunto al servizio di pagamento, operator billing).
La Commissione Europea ritiene che per una corretta applicazione della logica legale l'esclusione relativa alle operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione (o una parte di esse) dalla direttiva UE 2015/2366 dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. Dovrebbe essere introdotto un chiaro riferimento alle operazioni di pagamento per l'acquisto di biglietti elettronici al fine di tenere conto degli sviluppi nei pagamenti in cui, in particolare, i clienti possono ordinare, pagare, ottenere e convalidare biglietti elettronici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo e comprendono il trasporto, l'intrattenimento, il parcheggio auto e l'ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. Essi riducono in tal modo i costi di produzione e distribuzione connessi con i canali tradizionali di emissione di biglietti cartacei e aumentano la convenienza per il cliente grazie a modi semplici e nuovi di acquisto dei biglietti. Andrebbero escluse dalla direttiva UE 2015/2366 le operazioni di pagamento delle entità che raccolgono fondi a fini caritatevoli per riduzione degli oneri a loro carico (servizi a valore aggiunto ottenuto dall'applicazione del sistema pay call, aumento delle adesioni da parte dei consumatori come dimostrato da analisi di mercato storiche dall'applicazione del sistema pay call per piccoli pagamenti). Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare l'esclusione anche alle donazioni raccolte a favore di organizzazioni caritatevoli registrate. L'esclusione nel complesso dovrebbe applicarsi soltanto allorché il valore dell'operazione è inferiore a una determinata soglia, al fine di limitarla chiaramente ai pagamenti con basso profilo di rischio.
Le modifiche sostanziali che interessano la presente pubblicazioni rispetto alla direttiva CE 2007/64 abrogata dalla direttiva UE 2015/2366 che gli Stati membri adotteranno entro il 13 gennaio 2018, riguardano l'articolo Articolo 3, lettera L alle operazioni di pagamento da parte di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica realizzate in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio: i) - per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o ii) - effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un'attività di beneficenza o per l'acquisto di biglietti; a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento di cui alle lettere i) e ii) non superi 50 EUR e: a - il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, 300 EUR mensili; o b - qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 EUR mensili. L'articolo 3 lettera L introduce limitazioni rispetto all'articolo 3 lettera L della direttiva abrogata (2007/64/CE). Nelle ricerche di interesse per questa pubblicazione, emergono le nuove norme in materia di tutela dei fondi dei clienti degli Istituti monetari ed Istituti di pagamento che consentono una maggiore flessibilità operativa senza compromettere la tutela dei fondi che la Commissione Europea ha definite con la nuova direttiva (2015/2366/UE) introducendo in essa l'articolo 10.
Requisiti in materia di tutela, requisiti per la tutela dei fondi: articolo 10, paragrafo 1 - Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato i della direttiva UE 2015/2366 di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità seguenti: a) i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse degli utenti di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento, in particolare in caso di insolvenza; b) i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'istituto di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l'istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari. Articolo 10, paragrafo 2 - Se ad un istituto di pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e una percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di pagamento e l'importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai servizi di pagamento, i requisiti del paragrafo 1 si applicano anche a tale percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle autorità competenti.
La novella delle normative in ambito della prevenzione del riciclaggio (ad esclusione delle normative penali attuate in precedenza) in Europa risale all'anno 1991 quando la direttiva 91/308/CEE imponeva l'obbligo di identificazione. La direttiva 91/308/CEE pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di "titolare effettivo". Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione non comporterebbe l'identificazione dei singoli all'interno di tale categoria di persone. Il contesto iniziale non è molto diverso per le altre nazioni citando ad esempio i Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria, "Principi di Basilea". Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo segretariato permanente. Oltre ai Principi stessi, il Comitato ha sviluppato istruzioni più dettagliate sulla valutazione della conformità con i singoli Principi nel documento Metodologia dei Principi fondamentali, pubblicato nel 1999 e anch'esso aggiornato in occasione della più recente revisione.
APPENDICE. Con la direttiva CE 93/1999 l'Unione Europea ha definito la firma elettronica e al riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione, definendo il relativo quadro legislativo per gli Stati membri prefissandosi gli obbiettivi di semplificare l'utilizzo delle medesime firme elettroniche e agevolarne il riconoscimento giuridico in tutti i paesi membri. La direttiva CE 93/1999 viene attuata in Italia con il decreto legge numero 10 del 23 gennaio 2002. Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il regolamento UN numero 910 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE. La Commissione ritenendo fondamentale instaurare la fiducia negli ambienti online per lo sviluppo economico e sociale e che la mancanza di fiducia, dovuta ad una assenza di certezza giuridica, scoraggia i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche dall'effettuare transazioni per via elettronica e dall'adottare nuovi servizi, con il regolamento numero 910/2014/UE mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno (Europeo) fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'eBusiness e del commercio elettronico, nell'Unione europea. La direttiva 1999/93/CE trattava le firme elettroniche senza fornire un quadro transfrontaliero e transettoriale completo per transazioni elettroniche sicure, affidabili e di facile impiego. Con la direttiva 2006/123/CE (articolo 6) il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono che gli Stati membri creino sportelli unici per garantire che tutte le procedure e formalità relative all'accesso a un'attività di servizi ed al suo svolgimento possano essere facilmente espletate a distanza ed elettronicamente attraverso lo sportello unico corrispondente e con le autorità competenti. Numerosi servizi online accessibili presso gli sportelli unici richiedono l'identificazione, l'autenticazione e la firma elettroniche. La Commissione Europea con il regolamento 910/2014 intende eliminare la barriera elettronica che impedisce ai prestatori di servizi di godere pienamente dei vantaggi del mercato interno (Europeo), barriere che in molti casi impediscono ai cittadini di valersi della loro identificazione elettronica per autenticarsi in un altro Stato membro perchè i regimi nazionali di identificazione elettronica del loro paese non sono riconosciuti in altri Stati membri. Disporre di mezzi di identificazione elettronica riconosciuti reciprocamente permetterà di agevolare la fornitura transfrontaliera di numerosi servizi nel mercato interno e consentirà alle imprese di operare su base transfrontaliera evitando molti ostacoli nelle interazioni con le autorità pubbliche.
Il regolamento UE numero 910/2014 con l'articolo 1 definisce le disposizioni generali allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, il presente regolamento: a) - fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro, b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; e - c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. Nell'articolo 4 viene definito il principio del mercato interno (Europeo): 1 - Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento. 2 - I prodotti e i servizi fiduciari conformi al presente regolamento godono della libera circolazione nel mercato interno. Il regolamento UE numero 910/2014 viene attuato in Italia con il decreto legge numero 179 del 26 agosto 2016 che aggiorna la legge numero 82 del 7 marzo 2005.
I documenti elettronici sono importanti per l'evoluzione futura delle transazioni elettroniche transfrontaliere nel mercato interno. La commissione con Il presente regolamento intende stabilire il principio secondo cui a un documento elettronico non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo nella sua forma elettronica al fine di assicurare che una transazione elettronica non possa essere respinta per il solo motivo che un documento è in forma elettronica.
Il quadro legislativo Europeo consente agli Stati membri, nella attuazione, di ritenere assolti gli obblighi di verifica per la prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo da parte dei soggetti obbligati anche in assenza del richiedente di servizi finanziari quando i documenti da questo forniti sono dotati di firma digitale e, o firma digitale avanzata (certificato digitale di identità) inclusa la verifica dell'identità. In Italia il decreto legislativo numero 90 del 25 maggio 2017 nell'articolo 2 che modifica l'articolo 19 della legge 231-2007 (comma 1 e 2 di interesse per l'appendice) definisce la norma che assolve l'identificazione del cliente assente quanto questo utilizza una firma digitale emessa da un certificatore qualificato.
ALLEGATI: REGOLAMENTO (UE) 2015/847 | DIRETTIVA 2007/64/CE | DIRETTIVA (UE) 2015/849 |REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 | DIRETTIVA 2005/60/CE | DIRETTIVA 2006/70/CE | Decreto Legge numero 90 del 25 maggio 2017 | Articolo 1277 del Codice Civile | Articolo 1210 del Codice Civile |DIRETTIVA (UE) 2015/2366 | Banking Self-Assessment 07-31-2009, United States | Principi fondamentali per una efficace vigilanza bancaria, United States | Direttiva 1999/93/CE | DECRETO LEGISLATIVO numero 10 del 23 gennaio 2002 | REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 | DIRETTIVA 2006/123/CE | DECRETO LEGISLATIVO numero 179 del 26 agosto 2016 | Decreto Legislativo numero 82 del 7 marzo 2005 |
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