Responsabilità amministrativa degli enti, Decreto Legge 231 del 2001.

Decreto Legge 231 del 2001

Responsabilità amministrativa degli enti.



La definizione di ente esclude i soggetti che appartengono al monopolio legale, quindi operatori per le telecomunicazioni, intermediari bancari ed altre caste di esercenti. L'ente può essere definito in modo semplice quale soggetto anche con propria personalità giuridica (con partita iva ad esempio) che operi per lo Stato e svolga una funzione di pubblico interesse; il cittadino che si rivolge all'ente si è rivolto allo Stato (ad esempio richieste amministrative).
Definizione di reato amministrativo: per illecito amministrativo, secondo l'ordinamento giuridico italiano si intende la violazione di una norma giuridica per cui viene inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria. L'illecito amministrativo si ritrova in modo frammentario in leggi che precedono il decreto legge 24 novembre 1981, n. 689 con cui il legislatore ha effettuato la prima grande opera di depenalizzazione, ovvero la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, affidando la constatazione dell'illecito amministrativo e l'irrogazione della relativa sanzione agli uffici della pubblica amministrazione italiana.
Il diritto punitivo amministrativo va distinto nella prevenzione (diffida, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale di P.S., etc.), applicabili ai soggetti pericolosi per prevenire la commissione di reati e punitivo o penale amministrativo che prevede sanziona per le trasgressioni, ad esempio, le sanzioni disciplinari, come la censura, la riduzione dello stipendio, etc., previste nel rapporto di pubblico impiego, le multe. In dottrina si ritiene che la distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo sia soltanto formale (nella forma della pena irrogata), infatti costituisce reato qualsiasi fatto che la legge sanziona con una pena irrogata dall'Autorità giudiziaria mediante il processo; sanzione di natura penale, sanzioni di diversa natura per l'amministrativo.
Il decreto legge stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in un procedimento penale con riferimento a determinati reati, quindi a seguito di violazione di illeciti penali per determinati reati del codice penale è possibile configurare la responsabilità amministrativa tramite il decreto legge 231-2001. Si applica per i reati penali dagl'articoli 316 al 322 (delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale per gli articoli 640 secondo comma numero 1, 640bis, 640ter, (delitti contro il patrimonio) 589 e 590 (delitti contro la persona). Prevede sanzioni amministrative non inferiori a 25.000,00 € e non superiori a circa un 1.500.000,00 €.
Quando soggetti che operano per l'ente commettono reati sopra indicati a vantaggio dell'ente anche in caso di estinzione del reato, la responsabilità amministrativa dell'ente è sempre configurabile principalmente imputabile al mancato controllo e sorveglianza. Solo nei casi in cui viene appurato che il soggetto opera per i propri interessi economici e non per l'ente nel commettere il reato l'ente non è imputabile.
Non è imputabile nei casi di concessione dell'amnistia, anche se l'autore dovesse rinunciare all'amnistia. L'ente ovviamente potrà sempre rinunciare all'amnistia e farsi carico di tutte le responsabilità. L'ente è imputabile per la legge 231-2001 anche nei casi in cui l'autore del reato non è identificabile. Non è imputabile se viene appurato che l'illecito non è stato commesso, quindi nei casi di archiviazione del rato penale oggetto del provvedimento amministrativo a carico dell'ente.
In caso di fusione tra enti o trasformazione dell'ente, la responsabilità si riflette all'ente risultante per i crimini commessi anteriormente, in caso di scissione la responsabilità non cambia egli enti risultanti dalla scissione sono obbligati al pagamento delle sanzioni inflitte all'ente per i crimini anteriori alla scissione.
Quando l'azione penale non può essere iniziato o non può proseguire a causa della mancanza di una condizione di procedibilità, non si procede all'illecito dell'accertamento amministrativo. Sia per condanna dell'autore (applicazione della pena su richiesta delle parti) o per sospensione del procedimento penale avviato nei confronti dell'autore del crimine, il procedimento amministrativo prosegue separatamente dal procedimento penale altrimenti segue il procedimento penale. Procede separatamente anche quando l'osservanza di disposizioni processuali lo rendono necessario. In caso di pericoli di reiterazione possono essere applicate misure interdittive per l'ente su richiesta del Pubblico Ministero al Giudice. Il Pubblico Ministero che accerta l'illecito amministrativo lo annota nel registro di cui all'articolo 335 del codice penale nel registro custodito nel proprio ufficio, l'annotazione è comunicata all'ente e difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione nel registro notizie di reato del Pubblico Ministero, l'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione con i dati identificativi dell'ente, il difensore (procura per il difensore e sottoscrizione del difensore), domicilio. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
L'ente potrà impugnare le sentenze che riguardano le sanzioni amministrative e potrà ricorre in appello per le misure interdittive. Sono fatti salvi i diritti di revisione previsti dal codice di procedura penale.
Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. Se tardivamente ricorrono per l'ente le condizioni di inapplicabilità delle misure interdittive l'ente può chiedere la conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniari al Giudice.
La legge 231-2001 nell'articolo 8 stabilisce (come indicato sopra) che l'estinzione del reato penale oggetto dell'illecito penale non estingue l'illecito amministrativo, abbastanza chiaro perché l'illecito penale è avvenuto nell'interesse dell'ente che ha obbligo di controllo dei lavoratori e collaboratori ad esso assegnati. Va osservato che la legge 231-2001 per quanto stabilito con l'articolo 8 non perde legittimità rispetto alla costituzione nell'ipotesi che l'accertamento dell'illecito penale è avvenuto senza ombra di dubbio e per tanto la prescrizione potrà insinuare il legittimo dubbio solo sull'autore e non sul fatto. Infatti l'articolo 8 sancisce l'imputabilità per l'illecito amministrativo, dove l'ente potrà difendersi ed eventualmente dimostrare che l'illecito penale anche se prescritto per l'autore, non è mai esistito. Nulla cambia per la prescrizione del rato prevista dall'articolo 157 del codice penale anche in riferimento al reato amministrativo.
Il provvedimento amministrativo per l'illecito amministrativo imputato all'ente, non esclude in nessun modo l'eventuale concorso nell'illecito penale ove esista. L'irrogazione della punizione amministrativa andrà ad aggravare la punizione dell'ente, gravo basato sulla dinamica del mancato controllo, vigilanza degli autori dell'illecito penale nell'ipotesi di non responsabilità nell'illecito penale oggetto dell'illecito amministrativo a carico dell'ente.

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