Il debito, il diritto. Prescrizione del reato amministrativo e penale.

Il debito, il diritto

Prescrizione del reato amministrativo e penale.



Il codice del diritto della Repubblica Italiana definisce la Prescrizione causa di estinzione dell'illecito sia amministrativo che penale (codice penale, della estinzione del reato, articoli 150-184). L'estinzione del reato e quindi la prescrizione causano la perdita del diritto legale dello Stato di perseguire l'imputato.
Per le imputazioni penali è obbligo fare una considerazione: superato il tempo massimo di prescrizione, l'imputato che non viene condannato per il reato di imputazione può sempre rinunciare alla prescrizione e farsi carico delle responsabilità penali a suo carico. Avendo gli Esercenti per la Giustizia avuto tutto il tempo legale utile a condannare l'imputato è anche vero che l'imputato in tale tempo non ha dimostrato la propria innocenza, fatto che non esclude in nessun modo la sua innocenza; lo stesso è previsto nella logica del codice penale con riferimento alla revisione di sentenze, articolo 630 del codice di procedura penale. La prescrizione è applicabile fino a quando non sopraggiunge sentenza di condanna (condanna di primo grado o su richiesta delle parti avanti al giudice delle indagini preliminari).
Il tempo di prescrizione del reato penale e pari alla massima condanna che può essere inflitta per il reato aumentata per i casi di interruzione e sospensione e per le recidive previste dall'articolo 99 del codice penale; l'interruzione ad esempio avviene con sentenza di citazione a giudizio mentre la sospensione avviene con richieste di parte. La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti gli imputati, per nessun caso di interruzione potrà essere aumentata più di un quarto. Salvo che si proceda per alcuni tipi di reati del codice penale contenuti nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99 codice penale, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105. La prescrizione delle contravvenzioni, quindi reati penale per cui viene inflitta una contravvenzione, è di quattro anni, per le sanzioni amministrative inflitte per gli illeciti amministrativi, il tempo di prescrizione e di tre anni (Decreto legge numero 689 del 24-11-1981, Sanzioni Amministrative). Non tutti i reati amministrativi prevedono solo sanzioni amministrative, possono prevedere anche condanne per cui è previsto l'arresto. Le prescrizioni degli illeciti sono applicate di ufficio e non devono essere rilevate dall'avente diritto, che può solo rinunciare. La prescrizione non estingue i reati per cui è prevista la pena all'ergastolo. La prescrizione è riferita alla fase del procedimento prima che sopraggiunga condanna; sia in caso di condanne all'arresto (reclusione o arresto), contravvenzioni, sanzioni amministrative, sopraggiunta la condanna viene estinto il tempo utile per giungere alla prescrizione e si passa al tempo di estinzione della condanna; l'estinzione della condanna potrà avvenire per debito pagato o per decorsi i tempi legali entro cui lo stato può esercire il diritto contro il condannato per fargli espiare la condanna.
Per la prescrizione nel codice penale si hanno due istituti, la prescrizione del reato di imputazione, l'estinzione della condanna. La reclusione è la pena detentiva prevista per i reati più gravi, ovvero i delitti, e può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni (Codice penale, articolo 23 e 173). A differenza di quest'ultima l'arresto è la pena detentiva prevista per le contravvenzioni, cioè per i reati meno gravi, che infatti consistono nella temporanea privazione della libertà da 5 giorni a 3 anni. I tempi di estinzione delle condanne alla reclusione sono pari al doppio della condanna inflitta non inferiore a 10 anni e non superiori a 30 anni (articolo 172, cp). Per le multe inflitte in sede di condanne alla reclusione il tempo di estinzione e di 10 anni. Decorsi i tempi di estinzione lo Stato perde il diritto di esercire l'applicazione della condanna sul responsabile dell'illecito. Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
La prescrizione è definita anche per il debito dove il creditore, l'avente titolo, perde ogni diritto legale se non lo esercita nel tempo stabilito dalla legge; perde il diritto legale di esercire il debito (codice civile, della prescrizione, articoli 2934-2696). La prescrizione del debito nel diritto civile non estingue in nessun modo il debito ma solo il diritto legale del creditore di esercitare l'azione legale. Il debitore potrà sempre pagare il debito autonomamente. La prescrizione del debito comincia a decorrere dal girono in cui il diritto può essere fatto valere. Nessun patto può contenere clausure atte a modificare i tempi di prescrizione del debito, annullerebbero il patto; solo il soggetto avente diritto alla prescrizione può rinunciarvi quando è compiuta, la rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Nel diritto civile la prescrizione del debito non può essere rilevata dal giudice e può essere opposta dall'avente diritto, da chiunque abbia interesse e dal creditore.
Il creditore ha il diritto legale di esercitare l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore; il debitore ha il diritto legale di difendersi nel caso ritiene che il debito non sia giusto e quindi non ha ragioni legali di esistere. La prescrizione pur non estinguendo il debito non esclude che il creditore non ha esercitato in tempo l'azione legale pur vantando un credito per giusta causa e non esclude che il debitore possa ritenere estinto il debito perché avrebbe potuto dimostrare la non esistenza del medesimo. Decorsi i tempi il creditore ha perso il diritto legale, il debitore ha acquisito il diritto di non dover dimostrare la non esistenza del debito. Al contrario anche dopo la prescrizione il debitore può estinguere il debito pagandolo perché lo ritiene giusto.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, è interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri; è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere.
Quando il provvedimento del giudice è diventato non modificabile, quando siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione (rimedi che consentono alla parte lesa da un provvedimento di chiederne il riesame ad altro giudice) ovvero quando gli stessi non siano più proponibili per il decorso dei termini, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione; il periodo per la prescrizione trascorso in precedenza perde ogni effetto.
Se la legge non dispone diversamente i tempi ordinari per la prescrizione del debito sono dieci anni. Il diritto al risarcimento del danno derivato da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque (danno fatto illecito) o due anni (danno per circolazione veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese; nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge. Il diritto del mediatore di esercire la provvigione si estingue in un anno; i diritti derivanti da un contratto di trasporto si prescrivono in un anno, diventano diciotto se la partenza o la destinazione e fuori Europa. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione. Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore, 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione, 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità, 5) dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese, 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, 3) dei notai, per gli atti del loro ministero, 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. Il tempo di prescrizione per gli interessi di mora e di cinque anni.
Si pensi alle attività svolte dall'Ente Equitalia per la riscossione dei debiti a favore dello stato dai cittadini, tra i diversi obiettivi vi è l'interruzione della prescrizione.
ALLEGATI: Codice penale, Della estinzione del reato,(articoli 150-184) - copy | Codice penale, articolo 157, tempo necessario a prescrivere - copy | Articolo 630, codice procedura penale - copy | Codice di procedura civile, articolo 51 - copy | Codice penale, articolo 99 - copy | Codice penale, articolo 102 - copy | Codice penale, articolo 103 - copy | Codice penale, articolo 105 - copy | Decreto Legge numero 689 del 24-11-1981, Sanzioni Amministrative - copy | Codice penale, articolo 23 - copy | Codice penale, articolo 173 - copy | Codice penale, articolo 172 - copy | Codice civile, Della prescrizione (articoli 2934-2696) - copy |

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