Gruppi societari: società controllate e controllanti: la rete di filiazione della holding società, la capogruppo.
Gruppi societari
Società controllate e controllanti: la rete di filiazione.
Gruppi societari: società controllate e controllanti: la rete di filiazione della holding società, la capogruppo.
Definizione legale: l'articolo 2359 del codice civile definisce gruppi societari le società controllare quando le dinamiche economiche determinano i seguenti eventi:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (1); 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (2); 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. In sintesi la possibilità di esercitare almeno il 20% di voto in assemblea se la controllata non ha azioni quotate in borsa, altrimenti almeno il 10 %. Le dinamiche con cui si può presumere l'influenza può anche essere determinata dall'utilizzo di risorse comuni come i dipendenti, dove la controllante utilizza a seguito di accordi di fornitura con la controllata in modo prevalente le risorse lavorative della medesima. In questo caso i dipendenti della controllata continueranno sempre a gestire i rapporti lavorativi con la stessa società, la controllata; l'influenza scaturisce ad esempio, nei casi di licenziamento in cui la controllante può esercitare influenza nelle decisioni in assemblea della controllata. Stessa logica può accadere con riferimento alle linee di produzione in cui la società controllante causa un maggiore impiego per gli accordi di forniture presi con la controllata ed in caso di variazioni degli impianti potrà imporre la propria influenza nel consiglio di amministrazione della controllata nel caso questa ultima progetta interventi alle proprie linee di produzione.
L'articolo 2497sexies stabilisce che: si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.
Nell'art. 2634 c.c. (reato di infedeltà patrimoniale) il legislatore esclude la ingiustizia del profitto, che integra il dolo specifico di quel reato, quando lo svantaggio per la società, cui appartiene l'amministratore infedele, venga compensato da un vantaggio che gli provenga dalle dinamiche di gruppo (Sentenza GIP Trib. di Milano 26 febbraio 2007). L'interesse di gruppo si caratterizza per non essere esclusivo di una delle società del gruppo, ma per essere di tutti anche solo per la prospettiva della partecipazione agli utili (Ordinanza Tribunale di Milano, Sezione XI riesame, 20 dicembre 2004).
Nei gruppi societari le aziende possono svolgere tutte la medesima fase del processo produttivo dinamica definita come integrazione orizzontale nell'ingegneria dell'informazione oppure possono svolgere diverse fasi del processo produttivo dinamica definita integrazione verticale. Sia tramite controllate e sia senza, una azienda che tende ad assumere il controllo di più fasi di un processo produttivo si evolve in modo verticale, mentre deverticalizza quando assegna il controllo di più fasi del processo produttivo a terze aziende e quindi non dello stesso gruppo societario; viceversa se assume diritto di voto capace di influenzare le società costituisce il gruppo il cui assetto ritorna alla verticalizzazione.
La caratteristica dei gruppi di società è quella di corrispondere, sotto il profilo economico, ad un complesso unitario ed organizzato ispirato da indirizzi strategici unitari, che ripete gli schemi di comando e di controllo esistenti all'interno di una singola unità aziendale complessa. Ogni gruppo è caratterizzato dalla presenza di aziende che perdono in parte la loro autonomia decisionale e operativa. L'amministrazione del gruppo, infatti, ha come scopo quello di realizzare gli interessi dello stesso gruppo e non delle singole imprese che ne fanno parte. Per questa ragione spesso i bilanci redatti dalle singole imprese del gruppo non sono in grado di fornire informazioni sufficienti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo nel suo complesso. E' questo il motivo che spinge alla redazione del bilancio consolidato di gruppo considerato lo strumento adatto a fornire informazioni significative relative all'intero gruppo di imprese considerate come un'unica entità. Nel bilancio consolidato di gruppo le varie imprese sono paragonate alle divisioni (reparti aziendali che nei gruppi assumo la più conforme definizione di divisioni lasciando intendere la loro maggiore dimensione operativa) o alle filiali di una grande, media, società. Fatti salvi i limiti imposti dal decreto legge numero 127 del 9 aprile 1991 oltre il quale si ha l'obbligano alla redazione del bilancio consolidato da parte della holding del gruppo, per i principi di chiarezza anche ove non fosse obbligatorio risulta utile la redazione del bilancio consolidato se si rendesse necessario per motivi di chiarezza.
Consigliata sana e prudente gestione dalla logica della normativa: sono sconsigliate operazioni economiche di piccolo importo in autonomia tra filiazione, senza intermediario finanziario, con una disponibilità di fondi in moneta elettronica a deposito in azienda limitata; risulta più agevole la fruizione delle operazioni tramite servizi finanziari erogati dagli intermediari bancari. Porterebbe al limite che separa la sana e prudenziale gestione con la cattiva gestione se viene analizzata la dinamica in termini di burocrazia, perché bassa disponibilità di moneta elettronica a deposito in azienda rispetto alle operazioni di pagamento da eseguire causano sicuramente un ritardo nella fruizione delle operazioni e per tanto ritardi sugli impegni aziendali e professionali presi con i clienti, partner, fornitori; il problema si presenta quando i fondi in moneta elettronica devono transitare verso l'esterno della filiazione se in limitate disponibilità rispetto alle operazioni da effettuare. Con una limitata disponibilità effettuare una unica transazione determina dei tempi di fruizione, effettuare più operazioni allunga sicuramente i tempi di fruizione in quanto per esse è sempre ipotizzabile una maggiore complessità per i controlli dello Stato in veste di Pubblica Autorità.
ALLEGATI: Articolo 2359 del codice civile (controllate e controllanti) - copy | Articolo 2497sexies, codice civile - copy | Articolo 2634, codice civile - copy | Decreto Legge numero 127 del 9 aprile 1991 - copy | Codice civile, libro quinto, del lavoro, Titolo V, delle società (art. 2497-2497septies) - copy |
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