Antiriciclaggio, prevenzione, Decreto Legge numero 231 del 21 novembre 2007.
Antiriciclaggio, prevenzione
Decreto Legge numero 231 del 21 novembre 2007
ABNORME: che esce dalla norma; nel diritto processuale penale, eventuale provvedimento, quello che pur avendo i requisiti essenziali, dia luogo a deviazioni e anomalie imprevedibili, contrarie ai principi generali che reggono l'ordinamento vigente e alle finalità stesse del giudizio. In altri termini fuori dalla normativa che pur non essendo illegale è lontano dalla logica legale che ad esempio consente il controllo da parte dell'Autorità Pubblica. Fenomeno non proprio assente nell'ambito finanziario.
Articolo 1, comma 2, lettera i del Decreto Legge 231-2007: stabilisce "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Con riferimento agl'ordini di accreditamento (anche operazioni di pagamento trattate nelle pubblicazioni della rivista scientifica professionale Research Edition Htnet nuero 2016-17) ordinariamente utilizzati per accreditare fondi a deposito in azienda in moneta elettronica su conti correnti bancari, o anche per pagare forniture, investimenti, il sistema conforme da utilizzare dovrà consentire accertamenti e verifiche non solo dall'esercente rispetto agli obblighi imposti dalla normativa 231-2007, soprattutto dalla Autorità Pubblica finanziaria. La dinamica non cambia per i contanti o moneta scritturale.
Il decreto legislativo numero 231 del 27 novembre 2007 obbliga determinate categorie di professionisti e gli intermediari finanziari ad effettuare adeguate verifiche per finalità di prevenzione del crimine di riciclaggio.
Gli obblighi in sintesi si possono riassumere nella identificazione del consumatore, registrare i dati in un archivio accessibile in caso di accertamenti, verifica del profilo economico del consumatore rispetto ai trasferimenti da eseguire, segnalare operazioni sospette o ritenute tali all'UIF (unità investigativa finanziaria), obblighi rafforzati in caso di non presenza del consumatore ovvero vengono richiesti ulteriori documenti per accertare l'identità del sottoscrivente, si devono adottare misure supplementari per la verifica delle certificazioni dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva 231-2007, (gli obblighi si considerano assolti quando le informazioni da acquisire sulla identità e le altre informazioni finanziarie risultano da documenti autenticati o con certificati dotati di firma digitale emessa da certificatori qualificati). Gli intermediari hanno l'obbligo di trasmettere dati aggregati sulla propria attività ogni mese all'UIF per consentire all'organo di svolgere controlli continui ed individuare eventuali fenomeni sospetti di riciclaggio o di finanziamenti al terrorismo. Nei rapporti continuativi gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi a patto che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la normativa definisce i seguenti criteri generali per esaminare, con riferimento al cliente: natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere, modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; ammontare, frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Stabilisce tra i criteri l'esame della ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attivata' svolta dal cliente, l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo. Oltre gli intermediari anche alcune caste di professionisti hanno gli obblighi di adeguata verifica della clientela simili agl'obblighi degli intermediari finanziari. La normativa definisce anche il livello di adeguata verifica semplificato per alcune categorie, ad esempio nelle operazioni tra due intermediari bancari. Le segnalazioni non possono essere comunicate all'interessato, tuttavia l'intermediario può dissuadere il consumatore dall'eseguire l'operazione sospetta senza che ciò violi il divieto di comunicazione. In caso di sospetto di riciclaggio l'intermediario può sospendere l'operazione in attesa degli accertamenti da parte delle autorità se non causa un dolo al consumatore (operazioni di pagamento aziendali ed altri costi potenzialmente dolosi). Il cliente (consumatore) è obbligato a fornire sotto la propria responsabilità , tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità , tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
Gli obblighi di adeguata verifica imposti dalla normativa 231-2007 vanno adempiuti quanto avviano un rapporto continuato con il consumatore, quando l'intermediario figura anche solo come tramite in operazioni di pagamento che movimentano fondi di oltre 15.000,00 €, per i nuovi clienti, per i clienti. La normativa vieta trasferimenti di denaro in contatti oltre 5000,00 € tra persone e, o aziende senza l'intermediario finanziario, in sostanza per trasferire importi superiori a 5000,00 € il consumatore è obbligato all'utilizzo dei servizi finanziari erogati dalle Banche. Tramite gli istituti di pagamento è possibile trasferire in contanti fino a 2000,00 € con modalità cassa per l'intermediario, oppure in caso il consumatore abbia adeguata documentazione con cui è possibile identificare il profilo economico del medesimo è possibile trasferire fino a 5000,00 € in contanti tramite l'istituto di pagamento con modalità cassa per l'istituto. Per trasferire a distanza importi superiori è necessario avvalersi delle banche o istituti monetari. L'esercente bancario, intermediario ed alcune categorie di professionisti in caso di operazioni sospette hanno l'obbligo di comunicarle alle autorità competenti tra cui l'ente UIF della Banca di Italia, le autorità amministrative finanziarie. Le segnalazioni da parte degli intermediari non sono considerabili in nessun modo calunnia (segnalazioni alla Pubblica Autorità o segnalazioni all'UIF) da parte dei consumatori perché tramite la normativa 231-2007 hanno l'obbligo di collaborare con la Pubblica Autorità finanziaria al fine di prevenire il fenomeno del riciclaggio di denaro illecito, per tanto un potere demandato dalla normativa. Al di fuori di tale ambito qualunque soggetto comunicasse alle autorità esposti con accuse di sospetto riciclaggio per un soggetto, in caso di inesistenza dell'attività avrebbe commesso una calunnia nei fronti del soggetto accusato (anche sospettato) e quindi perseguibile di ufficio.
Aspetti importanti sono legati alla ipotesi che può per legge avanzare un intermediario con riferimento ad operazioni sospette. In che modo l'intermediario può avanzare tali ipotesi su un cliente o un consumatore per operazioni di pagamento, ordini di accredito fondi sul contro corrente bancario da parte del consumatore? Dovrà necessariamente aver ottenuto informazioni sul soggetto, sulla operazione altrimenti causerebbe solo inquinamento ed inutile lavoro alle autorità . Potrebbe ritenere sospetta una operazione, sospetto che potrebbe essere eliminato dal bilancio di una azienda, atto pubblico scaricabile dal sito istituzionale del Registro Imprese con cui sarebbe chiarita e rientrerebbe tra normali operazioni di pagamento del soggetto. Essendo una tale verifica causa di un piccolo costo all'intermediario, non sembra esistere normative che impedirebbero l'addebito del medesimo costo al cliente.
Va considerato che con ipotesi concreta di operazione sospetta l'intermediario è obbligato a non riferire nulla al consumatore, restando obbligato ad eseguire l'operazione di pagamento chiesta se la sospensione causerebbe dolo, quindi si tratta di operazioni importanti per l'attività aziendale o per acquistare beni di prima necessità . L'intermediario potrà avanzare solo l'ipotesi di operazione sospetta di riciclaggio denaro illecito e fino a quando non sarà confermato dalla Pubblica Autorità e quindi il consumatore diventa indiziato nel provvedimento penale scaturito, al consumatore il codice del diritto gli riserva il diritto di poter eseguire l'operazione richiesta con i propri fondi; il provvedimento penale scaturito è l'unico strumento legale con cui l'autorità potrà confiscare i fondi oggetto dell'illecito, e quindi impedire in concreto al consumatore, ora indagato, di utilizzare il denaro illecito.
Considerando le operazioni di pagamento, le operazioni di trasferimento fondi e di accredito sul conto corrente bancario dal deposito in azienda in moneta elettronica, oggetto di più pubblicazioni nella rivista scientifica professionale Research Edition Htnet numero 2016-17: in tali operazioni essendo sufficiente l'atto amministrativo contabile estratto dal giornale scritture contabili dell'azienda per effettuare operazioni di pagamento tramite intermediario bancario anche oltre 15.000,00 €, è sicuramente professionale che un intermediario nell'assolvere gli obblighi di adeguata verifica o rafforzati, raccolga informazioni sullo stato patrimoniale del soggetto, ottenga informazioni economiche sul soggetto, ovvero prenda in visione il bilancio prima di azzardare ipotesi di operazioni sospetta, può anche chiedere al consumatore (azienda) ulteriori documenti utili.
Per aumentare la fruizione nei casi di trasferimento fondi a deposito in azienda sia contanti che moneta elettronica o moneta scritturale in considerazione degli obblighi di adeguata verifica da parte degli intermediari imposti dalla normativa 231-2007, è sicuramente conveniente per il redattore del bilancio di una azienda (l'amministratore) riportare quante più informazioni possibili in bilancio prima della pubblicazione. Con particolare riferimento alla composizione dei costi, dei ricavi anche se la composizione è riferita alle componenti (tipologie) e quindi centri di costi, dettaglio delle tipologie di costi, tipologie di ricavi, è sicuramente conveniente riportare ad esempio la composizione dello stato patrimoniale disponibile in cassa tra contanti, moneta elettronica, strumenti finanziari, riportare lo stato patrimoniale con composizione sul tipo di fondi a deposito in azienda, e fondi a deposito presso gli intermediari bancari, non si farebbe altro che rispettare il principio di chiarezza e veracità i posto dal codice civile nella redazione di un bilancio aziendale. Anche per i micro bilanci (decreto legge numero 139 del 2015, articolo 6, comma 13) è sempre conveniente aggiungere in adeguata relazione (micro relazione) informazioni sulle disponibilità di fondi differenziandoli tra quelli a deposito presso banche, e quelle a deposito in azienda con ulteriore dettaglio in riferimento agli strumenti finanziari a deposito in azienda (contanti, moneta elettronica, moneta scritturale).
In conclusione della presente pubblicazione si evidenziano le importanti sanzioni in caso di violazioni del decreto legge 231 del 21 novembre 2007, comportano sanzioni penali che vanno da 100 € fino a 50.000,00 € oltre che un periodo di reclusione che va da 6 mesi a 5 anno di carcere. Comportano sanzioni amministrative che vanno da 5.000,00 € a 500.000,00 € e fino al 40 % degli importi riguardanti operazioni sospette e non segnalate all'UIF.
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